Il nuovo tasso da applicare per gli interessi di mora

Il Decreto Legislativo n. 231/2002 ha introdotto la maturazione ‘automatica’ degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di ‘costituzione in mora’ del debitore.
L’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 231/2002 prevede infatti: “Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento”.
Nel caso in cui il termine di pagamento non è stabilito nel contratto gli interessi decorrono automaticamente, alla scadenze dei termini seguenti (cfr. articolo 4 citato):

a) 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;

c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;

d) trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Per i contratti relativi alla cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine.

Il tasso di interesse da utilizzare è quello deliberato dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea), maggiorato di sette punti percentuali (nove punti percentuali in caso di cessione di prodotti alimentari deteriorabili).

Il creditore ha inoltre diritto, al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica semestralmente i tassi di riferimento per il calcolo degli interessi di mora, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

Sulla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2010, n. 40, è stato pubblicato il Comunicato stampa con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto, il saggio di interessi da applicare per il primo trimestre 2010.

Il tasso di interesse da applicare nei casi di ritardo di pagamento per il semestre che va dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010 è rimasto invariato (rispetto a quello del precedente semestre) e pari al 1,00%.

Pertanto, ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali – salvo diverso accordo tra le parti – si applica un tasso di mora pari al tasso di riferimento fissato dal Ministero maggiorato di sette punti percentuali: il tasso applicabile risulta pari all’8,00% (10,00 per i prodotti alimentari deteriorabili).

A cura dello Studio

 

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