Il modello per il rimborso I.V.A. si adegua alle novità in materia

È disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la bozza del modello IVA TR che dovrà essere utilizzato nel prossimo mese di aprile per chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito Iva maturato nel primo trimestre del 2012.
 
Il modello è aggiornato alle novità introdotte nella disciplina Iva.
 
Infatti, nei quadri TA e TB i righi riservati, rispettivamente, all’esposizione delle operazioni attive con applicazione dell’aliquota del 20% (TA11) e all’esposizione degli acquisti e delle importazioni con aliquota del 20% (TB11) sono stati modificati per tenere conto della nuova aliquota del 21% che, a decorrere dal 17 settembre 2011, costituisce l’aliquota Iva ordinaria (articolo 2, decreto legge n. 138 del 2011).[//]
 
Nel quadro TE, riservato all’ente o società controllante di un gruppo Iva di cui all’articolo 73 del Dpr 633/1972, sono stati eliminati i righi previsti per l’esposizione dei crediti relativi a periodi precedenti e trasferiti al gruppo dalle controllate nel primo anno di partecipazione alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo. Sulla base della normativa vigente e delle interpretazioni fornite con diversi documenti di prassi non è più consentito alle controllate il trasferimento al gruppo Iva dei crediti maturati in periodi antecedenti l’ingresso nel gruppo stesso.
 
Inoltre, nel quadro TD è stato previsto il nuovo presupposto “operazioni non soggette” riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate, determinate prestazioni di servizi per le quali non sussiste il requisito territoriale (lavorazioni relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all’articolo 19, comma 3, lettera a-bis).
 
Fonte: Agenzia delle Entrate
 
 

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