Il contribuente con doppia nazionalità dove paga le imposte?

Se un contribuente con doppia nazionalità possiede, ad esempio, un appartamento in Francia come deve essere trattato dal punto di vista fiscale il reddito prodotto? La norma generale prevede che il reddito derivante dalla proprietà di un immobile situato all’estero concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente per lo stesso ammontare che costituisce base imponibile nello stato estero. Il regime impositivo fa salva, ovviamente, la facoltà di portare le imposte assolte all’estero in detrazione dall’imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta prevista in Italia corrispondente al rapporto tra il reddito prodotto all’estero e il reddito complessivo.

La convenzione contro le doppie imposizioni
Nel caso utilizzato come esempio, la Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sottoscritta tra Italia e Francia mette, tuttavia, al riparo i contribuenti contro l’eventuale doppia imposizione. Si legge, infatti, al paragrafo 1 dell’art. 4 che " i redditi dei beni immobili, compresi i profitti delle attività agricole o forestali nonché i profitti derivanti dall’alienazione di tali beni, non sono imponibili che nello Stato in cui i beni stessi sono situati". In altre parole il contribuente che versa in una situazione ipotetica come quella descritta sarà soggetto a imposizione soltanto nel Paese in cui è situato l’immobile e non deve dichiarare nulla in Italia dal momento che l’eventuale reddito verrà dichiarato in Francia come cittadino francese.

La destinazione dell’immobile
Il trattamento tributario appena descritto subisce particolari specificazioni in ragione della eventuale destinazione dell’immobile alla locazione. Infatti, se l’immobile è affittato, il locatore-proprietario deve dichiarare il reddito percepito sia al fisco italiano in quanto residente in Italia e sia al fisco francese in quanto il reddito prodotto dall’ immobile ubicato in Francia è imputabile a un cittadino francese. Ove l’immobile non fosse stato destinato alla locazione il reddito connesso si qualificherebbe come reddito figurativo per il sistema fiscale francese e non sarebbe assoggettabile a imposizione neanche in Italia.

Fonte: Antonina Giordano da www.nuovofiscooggi.it

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