I.V.A.: l’adeguamento agli studi di settore è possibile anche a rate

I contribuenti che eseguono l’adeguamento Iva agli studi di settore, possono effettuare il pagamento in modo rateale.
Si deve indicare nel modello F24 il numero della rata, riportando nel campo «rateazione/regione/prov./mese rif.» le informazioni relative all’eventuale rateazione nel formato «NNRR», dove «NN» rappresenta il numero della rata in pagamento e «RR» il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in unica soluzione, il campo è valorizzato con «0101».
Sono queste le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 40/E/2010. L’agenzia delle Entrate ha ricordato che con risoluzione 89/1999 è stato istituito il codice tributo 6494, denominato «Studi di settore – adeguamento Iva», per consentire il versamento integrativo, tramite modello F24, dell’Iva, da effettuare per l’adeguamento al volume d’affari in conseguenza dell’applicazione degli studi di settore.
L’adeguamento è operato, ai fini Iva, senza applicazione di sanzioni e interessi. I maggiori corrispettivi devono essere annotati in una sezione dei registri Iva di cui agli articoli 23 "registro delle fatture emesse" e 24 "registro dei corrispettivi", del decreto Iva, Dpr 633/1972. Gli importi devono essere versati entro il termine del versamento a saldo dell’imposta sul reddito. Ne consegue che, di norma, per i contribuenti di Unico 2010, per i redditi del 2009, i versamenti si devono effettuare: entro il 16 giugno 2010; dal 17 giugno al 16 luglio 2010, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
L’importo a debito a seguito dell’adeguamento può essere compensato con i crediti; per i titolari di partita Iva che pagano a rate, gli altri pagamenti devono essere effettuati entro il 16 di ciascun mese successivo a quello di scadenza della prima rata; per i pagamenti rateali, sono anche dovuti gli interessi del 4% annuo, da calcolare dalla seconda rata, nella misura dello 0,33% mensile.
Si deve infine segnalare che, contrariamente all’adeguamento Iva, codice 6494, che si può pagare a rate, è escluso il pagamento rateale per chi deve la maggiorazione del 3%, che si versa con il codice 4726 «persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore» o il con il codice 2118 «soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore».

Fonte: Morina Tonino da Sole 24 Ore di giovedì 20 maggio 2010, pagina 33

3 pensieri su “I.V.A.: l’adeguamento agli studi di settore è possibile anche a rate

  1. Anonimo

    Salve
    il codice tributo per il versamento della sanzione per ravvedimento sul codice 2118 sapreste dirmi quale devo usare?
    Grazie
    Mdp

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