Fisco e previdenza complementare: nuovi riscatti, vecchio regime

Come vengono tassate le somme che il fondo pensione del personale di una banca deve liquidare a titolo di riscatto parziale per mobilità ad alcuni ex iscritti non più impiegati presso l’istituto di credito e intenzionati a fruire del fondo di solidarietà, nell’ipotesi in cui questi importi siano maturati in vigenza di regimi fiscali diversi? L’importo del riscatto (50% della posizione individuale maturata) va imputato prioritariamente all’intero montante accumulato per primo nel tempo. Ai montanti delle prestazioni maturate fino al 31/12/2006 – prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina della previdenza complementare – continua ad applicarsi il regime fiscale previgente. Questo, in estrema sintesi, uno dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 399/E di oggi, in risposta all’interpello di un fondo pensione che vuole conoscere il trattamento fiscale delle somme erogate come riscatto ad alcuni ex iscritti, alla luce delle nuove norme sulla previdenza complementare.

Nel dettaglio, l’Agenzia chiarisce come deve essere ripartito l’imponibile tra i vari montanti maturati in vigenza di tre regimi fiscali diversi. In particolare, il primo montante è quello maturato fino al 31/12/2000, il secondo dal 1/1/2001 al 31/12/2006, il terzo è accumulato a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina sulla previdenza complementare.
I tecnici delle Entrate, nel precisare la modalità di ripartizione dell’imponibile tra i tre montanti, richiamano un criterio cronologico già illustrato nella circolare 70/2007. L’importo del riscatto va, infatti, imputato prioritariamente e fino a esaurimento all’intero montante maturato per primo in ordine di tempo, applicando il relativo trattamento fiscale allora vigente. Soltanto l’eventuale eccedenza va associata all’ultimo montante, maturato dopo il primo gennaio 2007, che è l’unico a scontare la tassazione in base all’attuale disciplina sulla previdenza complementare dettata dal Dlgs 252/2005. Ne deriva che alle prime due posizioni, concernenti prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2006, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Saranno, quindi, soggette al vecchio sistema di tassazione separata, con aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il Tfr.

I tecnici delle Entrate analizzano, poi, la circostanza in cui gli ex iscritti al fondo di previdenza richiedano, oltre al riscatto parziale per mobilità, anche quello “per cause diverse”. In tal caso il fondo dovrà liquidare prima il riscatto parziale per mobilità e, solo successivamente, quello per cause differenti. La ratio di questa modalità di procedere sta nel fatto che quest’ultima forma di riscatto è connessa alla perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, per cui se lo stesso fosse esercitato per primo, non potrebbe limitarsi al 50% della posizione maturata ma andrebbe ad assorbirla tutta. E’, infatti, inconcepibile che chi ha perso i requisiti di partecipazione possa conservare una posizione aperta presso il fondo.
Il criterio di ripartizione dell’imponibile tra i montanti rimane lo stesso, per cui l’ulteriore 50% delle somme liquidate come riscatto “per cause diverse” dovrà essere imputato dando priorità ai primi due montanti maturati nel tempo, nella misura in cui risultino ancora capienti, mentre la somma residua sarà da associare alla posizione maturata dopo il primo gennaio 2007 e verrà tassata con ritenuta a titolo d’imposta del 23 per cento.

Giulia Marconi – Fisco Oggi

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