Farmaci acquistati all’estero. Possono essere portati in detrazione?

In base all’articolo 1, comma 28, della legge 296/2006 (che ha modificato gli articoli 10, comma 1, lett. b) e 15, comma 1, lett. c), del Tuir), la deducibilità o la detrazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali è subordinata alla certificazione delle stesse mediante la relativa fattura o lo scontrino fiscale in cui devono essere riportati e specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario, ovvero del soggetto che detrarrà la relativa spesa o di altro componente del nucleo familiare che sia a carico del soggetto medesimo (il cosiddetto “scontrino parlante”).
Qualora le spese siano sostenute all’estero la documentazione deve possedere le medesime indicazioni dettate dalla norma citata. In particolare, nel caso in cui il farmacista estero emetta un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il contribuente potrà riportare a mano sullo stesso il proprio codice fiscale mentre la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità del farmaco dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le indicazioni dettate dal citato articolo 1, comma 28, della legge 296/2006.
 
 

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