Falsa residenza all’estero e recupero delle imposte in Italia

Sei sentenze favorevoli alle Entrate per circa 25 milioni di euro, tra Irpef, Iva, Irap e sanzioni. Così hanno deciso i giudici di primo grado della Ctp di Pesaro-Urbino, che ha respinto i ricorsi presentati da un contribuente contro gli avvisi di accertamento emessi per gli anni dal 2001 al 2006.  

La vicenda ha inizio nel 2000, quando il soggetto sottoposto al controllo trasferisce la propria residenza anagrafica in uno Stato dell’Unione europea e cessa la propria partita Iva, limitandosi a presentare, per gli anni 2001-2006, dichiarazioni dei redditi in cui risultano assoggettati a tassazione esclusivamente redditi di natura fondiaria.
 
Gli 007 del Fisco, attraverso un intenso lavoro di ricostruzione degli interessi economici, hanno potuto eccepire che la persona manteneva in Italia la sede principale dei propri affari e delle proprie relazioni personali. Tra gli elementi che hanno permesso di dimostrare l’effettivo domicilio c’è la proprietà di alcuni appartamenti e garage, la disponibilità di alcune autovetture di grossa cilindrata immatricolate in Italia e di alcune polizze assicurative a copertura di rischi di danneggiamento di beni in Italia. A questi si aggiunge una denuncia alle forze dell’ordine in Italia dello smarrimento di un documento di identità, i collegamenti con diversi investimenti immobiliari, le trattative con alcuni sponsor in Italia, nonché la circostanza di essere incappato in otto controlli da parte degli organi di polizia. L’Agenzia delle Entrate ha perciò ritenuto di dover applicare il principio della world wide taxation, cioè la tassazione in Italia di tutti i redditi ovunque prodotti, e i giudici gli hanno dato ragione.

Contro gli avvisi di accertamento notificati dall’ufficio pesarese, il contribuente ha proposto ricorso presso la Commissione tributaria provinciale di Pesaro-Urbino. Le pretese erariali hanno raccolto la convalida dei giudici tributari, che hanno configurato, a carico del soggetto accertato, una residenza fittizia all’estero e, di conseguenza, hanno respinto tutti i ricorsi e condannato il ricorrente anche al pagamento delle spese di giudizio.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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