Esenzione Ici condizionata per le società di mutuo soccorso

Niente Ici sugli immobili delle società di mutuo soccorso, ma a condizione che gli stessi siano direttamente e immediatamente destinati a scopi istituzionali.
Così ha deciso la Suprema corte, con la sentenza n. 22201 del 3 settembre 2008, accogliendo il ricorso presentato da un’Amministrazione comunale e cassando le decisioni dei giudici tributari di merito.

Il quadro di riferimento
Le cosiddette “società operaie di mutuo soccorso” furono istituite dalla legge n. 3818 del 1886. Queste società dovevano perseguire scopi puramente assistenziali e mutualistici, come l’assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di inabilità al lavoro, di vecchiaia, il prestare aiuti alle famiglie dei soci defunti o il cooperare all’educazione dei loro familiari eccetera. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica occorreva che sia la costituzione della società sia lo statuto della stessa fossero redatti per atto notarile; successivamente, il tribunale competente avrebbe verificato l’esatto adempimento delle condizioni richieste dalla legge e ordinato l’affissione degli statuti ai sensi dell’odierno articolo 2330 del Codice civile.

Benché, dunque, gli scopi e le finalità che la legge attribuiva alle società di mutuo soccorso potevano essere validamente perseguiti anche senza una gestione di tipo prettamente societario, la creazione di un’impresa commerciale era il presupposto del procedimento voluto dalla norma stessa. La Cassazione, con la sentenza 2570/1968, aveva ritenuto corretto assimilare le società di mutuo soccorso all’attuale figura delle società cooperative a mutualità prevalente, ove vi è perfetta coincidenza tra soci e fruitori dei servizi sociali.
L’eventuale iscrizione nel registro delle imprese di tale società non può condurre automaticamente ad affermare l’esistenza di un’organizzazione e di un’attività imprenditoriale, circostanza questa che deve essere verificata caso per caso e che rientra tra le competenze del giudice.

L’articolo 7, comma 1, lettera i), del Dlgs 504/1992 statuisce che sono esenti da Ici gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del Tuir, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. Il richiamato 87 è oggi l’articolo 73 del medesimo Testo unico che, al comma 1, lettera c), individua gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Concludendo, i beni immobili di questi enti destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili.

La controversia
Un’Amministrazione comunale si è rivolta, con 2 motivi di ricorso, ai giudici di legittimità per la cassazione della sentenza di una Ctr con la quale era stato stabilito la non assoggettabilità all’Ici degli immobili di una società di mutuo soccorso. Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione locale ha sostenuto che, essendo la società di mutuo soccorso in questione iscritta nel registro delle imprese, la stessa doveva a tutti gli effetti essere considerata una società commerciale e, per ciò stesso, esclusa dall’esenzione dal tributo.

A riguardo, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che, per individuare se si è di fronte a una società o a una associazione, non ci si può fermare a dati prettamente formalistici, come l’iscrizione o meno nel registro delle imprese. Nel caso di specie, infatti, svolgendo la società in questione esclusivamente attività mutualistiche e assistenziali nei confronti dei propri aderenti, nessun rilievo poteva assumere né la qualificazione formale di “società” né l’iscrizione della stessa nel registro delle imprese.

Fondato è risultato invece il secondo motivo di ricorso del Comune e che ha portato alla cassazione della sentenza impugnata. L’ente locale ha, infatti, sostenuto che nel caso di specie sarebbe mancata alla società di mutuo soccorso un requisito ritenuto fondamentale dalla legge per poter fruire dell’esenzione dall’imposta, ovverosia l’utilizzazione diretta degli immobili in questione per il raggiungimento e il perseguimento degli scopi istituzionali della società stessa.
Per la Ctr era sufficiente, per concedere il beneficio fiscale, che gli immobili dell’associazione, non utilizzati come sede sociale della stessa, fossero risultati locati senza corrispettivo ovvero concessi in comodato gratuito a un circolo nautico.

La Corte ha, così, concluso affermando, come anticipato, che l’esenzione dall’Ici spetta esclusivamente a condizione che gli immobili appartenenti ai soggetti di cui all’odierno articolo 73 del Tuir siano effettivamente destinati al soddisfacimento degli scopi istituzionali degli stessi, escludendo, inoltre, “l’esenzione per i beni immobili non direttamente utilizzati per lo scopo istituzionale, indipendentemente dalla natura, gratuita od onerosa, con la quale ne risultasse ceduto ad altri l’utilizzo”.

Ai fini, cioè, del beneficio fiscale in questione, occorre il contestuale verificarsi della duplice condizione dell’utilizzazione diretta dei beni immobili da parte della società di mutuo soccorso e della loro destinazione diretta e immediata al perseguimento dei fini istituzionali.

Mauro Di Biasi – Fisco Oggi

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