Dichiarazione IMU, come e perchè va presentata

E’ necessario presentarla quando ci sono variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI

Abbiamo annunciato qualche giorno fa la proroga a febbraio 2013 della presentazione della Dichiarazione IMU. Ora forniamo alcune indicazioni su quali casi deve essere presentata la Dichiarazione IMU.

La dichiarazione IMU deve essere presentata dai contribuenti proprietari di immobili che nel corso del 2012 sono entrati in possesso di un nuovo immobile il quale comporta una variazione nel pagamento dell’Imposta non ancora comunicata tramite atti trasmessi con le procedure telematiche in utilizzo presso i notai (modello unico IMU).

In altri termini, l’obbligo della Dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI.

Più in generale, si può affermare che la Dichiarazione IMU deve essere presentata quando gli immobili godono di una riduzione dell’imposta o quando il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie a verificare il corretto adempimento del pagamento dell’IMU.

Nel primo caso, le fattispecie più comuni sono le seguenti:

– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

– fabbricati di interesse storico o artistico;

– immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota;

– fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (i c.d.beni merce, per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota IMU);

– terreni agricoli, nonché quelli coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli iscritti alla previdenza agricola IAP;

Nel secondo caso, le fattispecie più comuni che comportano l’obbligo della Dichiarazione IMU sono le seguenti:

– immobile oggetto di locazione finanziaria;

– immobile oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

– atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto oggetto un’area fabbricabile;

– terreno agricolo divenuto area fabbricabile;

– area divenuta fabbricabile a seguito di demolizione di fabbricato preesistente;

– immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria;

– immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;

– immobile concesso in locazione dagli IACP e da enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità degli IACP;

– immobili esenti, ai sensi della lettera c) e della lettera i), art. 7 del d.lgs. 504/1992;

– fabbricati esenti, ai sensi della lettera g), comma 1, art. 7 del d.lgs. 504/1992 (cioè quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali di cui alla l. 104/1992);

– immobile che ha perso o acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione IMU;

– fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto a catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;

– è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;

– – è intervenuta, relativamente all’immobile, una estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o diritto di superficie;

– le parti comuni dell’edificio (art. 1117 c.c.) sono accatastate in via autonoma, come bene censibile;

– immobile oggetto di diritto di godimento a tempo parziale (multiproprietà);

– immobile posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;

– acquisto o cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge.

Fonte: Ediltecnico.it

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