Crediti d’imposta per le imprese che promuovono il “made in italy”

Riproponiamo l’articolo di Anna Maria Badali (nuovofiscooggi) relativo al credito d’imposta per le imprese del settore agroalimentare che promuovono i prodotti locali all’estero.
 
Possono partire le richieste per accedere al credito d’imposta a favore delle imprese che promuovono i prodotti agroalimentari made in Italy all’estero. L’ultima parola sulle modalità operative da seguire per l’invio delle domande spettava, infatti, al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali che, con il decreto del 4 febbraio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio, stabilisce termini, modalità di presentazione e approva il modello da utilizzare.

È al Mipaaf, appunto (decreto 24 luglio 2009 del ministero dell’Economia e delle Finanze), che devono essere inoltrate le richieste e sarà sempre il Mipaaf che le esaminerà, seguendo l’ordine cronologico di presentazione e risponderà, entro 60 giorni, comunicando il riconoscimento del contributo o, viceversa, il diniego per mancanza dei requisiti o per esaurimento dei fondi stanziati ad hoc.

Il bonus è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 1088 a 1090, legge 296/2006) per incentivare le imprese a promuovere l’acquisto di determinati prodotti agricoli italiani di qualità nel resto del mondo, Stati membri o Paesi terzi che siano.

La campagna pubblicitaria non deve riguardare le aziende o marchi specifici, ma a comparire su cartelloni, in spot televisivi, stand, fiere o ricette di cucina, devono essere pesci, uova, legumi e ortaggi prodotti dall’impresa che chiede il contributo e indicati nell’allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea.

L’agevolazione spetta, anche, alle piccole e medie imprese se costituite in forma cooperativa riunite in consorzi, e alle aziende, diverse dalle piccole e medie, anche organizzate in cooperative agricole, che producono, in entrambi i casi, beni non inclusi nel suddetto allegato, ma pubblicizzano il made in Italy secondo quanto previsto dalla norma.

Il credito, del quale si può usufruire soltanto in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997), deve essere indicato, a pena di decadenza, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è concesso sia in quelle relative ai periodi in cui viene utilizzato.

Il modello da utilizzare è disponibile, in formato elettronico, sul sito del ministero delle Politiche agricole e va inoltrato, si precisa nel decreto, anche per via telematica all’indirizzo saco11@politicheagricole.gov.it.
Novanta giorni di tempo a partire da oggi per inviare la domanda.

 
Fonte: Anna Maria Badiali da nuovofiscooggi.it
 
 

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