Con la comunicazione unica gli artigiani risparmiano il bollo

Il successivo fascicolo per aderire alla categoria è parte integrante del principale invio già gravato dall’imposta

Con la Comunicazione unica gli artigiani scontano il bollo solo per la presentazione, in via telematica o su supporto informatico, del modello "ComUnica" al Registro delle imprese. L’imposta non si applica, invece, sulla successiva pratica diretta a ottenere l’iscrizione all’albo degli artigiani, che rappresenta una mera integrazione documentale al primo invio.
Non sono assoggettati al bollo, inoltre, le domande e gli atti che prima dell’introduzione della Comunicazione unica erano esenti dall’imposta, come la richiesta di attribuzione della partita Iva e gli atti e i documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.
Il chiarimento arriva con la risoluzione n. 24/E del 29 marzo in risposta a un interpello con cui la Regione Marche chiedeva di conoscere il corretto trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, della Comunicazione unica presentata in via telematica dalle imprese artigiane.

L’Agenzia delle Entrate sostiene in primo luogo che, per la presentazione della Comunicazione unica al Registro delle imprese, in via telematica o su supporto informatico, è dovuta l’imposta di bollo. Secondo il chiaro disposto della normativa, infatti (articolo 1, comma 1-ter, della tariffa allegata al Dpr 642/1972), scontano l’imposta le "Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all’ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico". Inoltre, la stessa norma istitutiva della Comunicazione unica (articolo 9, Dl 7/2007) ne prevede, al comma 10, per incentivare l’utilizzo del sistema telematico di iscrizione al Registro delle imprese, una più favorevole rideterminazione dell’imposta di bollo, fissata – con la Finanziaria 2008 – nella misura di 17,50 euro per le ditte individuali al posto dei precedenti 42 euro (per le società di persone e le società di capitali gli importi sono rispettivamente di 59 e 65 euro).
L’Agenzia, inoltre, ricorda che in ogni caso è possibile scrivere sul medesimo foglio, con il pagamento di una sola imposta, "atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti se redatti in un unico contesto" (articolo 13 Dpr 642/1972).

Di conseguenza, per i seguenti adempimenti assolti con la Comunicazione unica (articolo 5 Dpcm 6 maggio 2009):

  • dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva
  • domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel Rea
  • domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini Inail
  • domanda d’iscrizione, variazione e cessazione al registro imprese con effetto per l’Inps
  • domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps
  • domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane,

è dovuto unicamente il bollo previsto per gli atti soggetti all’imposta fin dall’origine (articolo 1 tariffa annessa al Dpr 642/1972).

Il documento di prassi esamina, poi, la particolare situazione delle imprese artigiane, come richiesto dall’istante. Queste, infatti, attraverso la Comunicazione unica faranno parte del Registro delle imprese e, solo dopo aver prodotto ulteriori documenti, potranno iscriversi all’albo degli artigiani. A tal proposito, l’Agenzia, come già accennato, specifica che, mentre per la presentazione del modello ComUnica si applica il bollo, nessuna imposta, invece, è dovuta per il successivo adempimento di iscrizione all’associazione di categoria. Il fascicolo telematico dell’impresa artigiana, infatti, fa parte integrante della Comunicazione inviata al Registro delle imprese, per la quale è già stato versato il tributo.
 

Fonte: Patrizia De Juliis da nuovofiscooggi.it
 
 

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