Con il decreto

Il decreto “milleproroghe” ha messo mano, tra le altre, alle regole applicabili alla rateazione delle cartelle di pagamento. Tra le novità di maggior rilievo spiccano l’estensione del periodo di dilazione (da 60 a 72 rate) e il trasferimento della competenza a valutare i presupposti della domanda dall’ente creditore all’agente della riscossione.
A queste vanno aggiunte le modifiche apportate, al quadro normativo, dalla Finanziaria 2008. Così, il limite dell’importo iscritto a ruolo oltre il quale, per poter beneficiare della dilazione di pagamento, è necessario presentare idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa) è passato da 50 milioni di lire a 50mila euro. Altri soggetti, inoltre, sono stati individuati, in aggiunta a banche e assicurazione, quali autorizzati a poter prestare la relativa garanzia (si fa riferimento ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi – Confidi). Dal 1° gennaio 2008, inoltre, il credito iscritto a ruolo potrà essere garantito ai sensi dell’articolo 77 del Dpr 602/1973 ovvero dall’ipoteca volontaria iscritta su un immobile di proprietà esclusiva del debitore.
Tale quadro viene ulteriormente delineato da nuovi e importanti indirizzi comportamentali forniti dalla direttiva Equitalia 2070/2008, con cui la procedura amministrativa dell’istituto trova maggiore trasparenza e chiarezza.

La rateazione
L’istituto, così come disciplinato dall’articolo 19 del Dpr 602/73, regola le modalità con cui l’ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere che il pagamento delle somme iscritte a ruolo venga effettuato ratealmente. Questo a condizione che il contribuente versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà a provvedere al pagamento dell’intero importo richiesto.

Secondo quanto sancito nella vecchia formulazione della norma, l’istanza doveva essere presentata all’ente creditore, a pena di decadenza, prima che avesse inizio la procedura esecutiva. La ripartizione del pagamento poteva essere dilazionata sino a un massimo di 60 rate. In alternativa, poteva essere concessa una sospensione della riscossione per un anno, suddividendo poi il debito tributario in un massimo di 48 rate. Nel caso in cui l’importo su cui veniva chiesta la dilazione superava 50 milioni di vecchie lire (25.312,99 euro), la possibilità di usufruire dell’agevolazione di pagamento veniva subordinata alla presentazione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

Rispetto a tale quadro, sono diversi, come accennato, gli elementi di novità.
Cambia innanzitutto il destinatario della domanda di rateazione. Mentre, difatti, in passato era l’ente creditore a dover valutare i presupposti della condizione per la concessione di tale beneficio, oggi tale competenza viene attribuita all’agente della riscossione.
La modifica ha rilevanza di carattere procedurale. In tal modo, l’iter, che nella prassi richiedeva tempi lunghi a causa degli adempimenti posti a carico degli uffici (al fine di valutare l’esistenza dei presupposti), tra i quali, ad esempio, anche la richiesta di certificazione fatta proprio al concessionario sulla posizione debitoria complessiva nei confronti dell’Amministrazione fiscale, oggi vengono attribuiti all’agente di riscossione, il quale rappresenta il destinatario naturale di tale attività, poiché non solo conosce in maniera dettagliata la posizione debitoria fiscale del contribuente ma è di fatto il soggetto che si porrà in relazione con quest’ultimo nella fase di riscossione frazionata.
In tal modo, viene garantito il diritto del contribuente a poter conoscere l’esito di una procedura in tempi brevi, evitando di doversi rapportare con più soggetti, sollevando, nel contempo, l’ufficio da un’attività che richiede per sua natura l’ausilio dell’agente della riscossione.

Un secondo elemento di novità è costituito dall’estensione del periodo di dilazione. Il numero massimo di rate concedibili è passato da 60 a 72, anche se è stata eliminata la possibilità di sospendere l’esecuzione del pagamento, garantendo così l’immediata riscossione del tributo seppur in maniera frazionata.

Come accennato all’inizio, ulteriori novità sono state introdotte dalla Finanziaria. E’ stato innalzato da 50 milioni a 50mila euro il limite di importo oltre il quale, per poter beneficiare del pagamento rateale, deve essere prestata idonea garanzia. Garanzia che potrà essere prestata, oltre che dagli ordinari istituti bancari e assicurativi, anche dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli appositi elenchi previsti dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Inoltre, in alternativa alle suddette forme di garanzie, dal 1° gennaio 2008 il credito iscritto a ruolo potrà essere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77 del Dpr 602/1973 (che disciplina l’iscrizione di ipoteca nell’ambito della riscossione coattiva) ovvero, dietro espressa autorizzazione dell’ufficio creditore, dall’ipoteca volontaria iscritta su un immobile di proprietà esclusiva del debitore (o di un eventuale terzo datore di ipoteca) per una somma pari al doppio dell’importo iscritto a ruolo. Tale ipoteca, le cui spese sono totalmente a carico del contribuente, non è soggetta all’azione revocatoria fallimentare.

Infine, non esiste più alcun limite temporale alla possibilità di presentare istanza di rateazione. L’abrogazione del secondo comma del citato articolo 19 comporta il venir meno dell’“onere” di presentare la relativa domanda, a pena di decadenza, prima che abbia inizio la procedura esecutiva tendente al recupero del credito.

Alle importanti novità introdotte dalla norma, si devono aggiungere le ulteriori indicazioni fornite dalla direttiva 2070/2008, con cui Equitalia, dando omogeneità e uniformità ad alcuni specifici e importanti aspetti dell’istituto, dà impulso a una procedura amministrativa chiara e trasparente.
Innanzitutto, alla richiesta di dilazione, che dovrà riguardare l’intero importo delle cartelle scadute, e non solo una parte di esse, gli agenti della riscossione dovranno notificare al contribuente una comunicazione di avvio del procedimento, con la quale viene individuato anche il responsabile del procedimento. Di contro il contribuente dovrà fornire un domicilio speciale valido per tutte le comunicazioni relative al procedimento di dilazione.
La conclusione dell’istruttoria, sia essa di accoglimento o di rigetto, deve sempre essere comunicata e motivata, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza. Nei confronti di tale comunicazione, il debitore potrà fornire delle osservazioni entro dieci giorni e, in caso di silenzio o di rigetto di tali osservazioni, l’agente della riscossione deve notificare al contribuente un formale provvedimento motivato. Nel provvedimento di accoglimento, che deve contenere il piano di ammortamento, le cui rate, tutte di pari importo tranne la prima, non potranno essere inferiori ai 100 euro, se non in casi di particolare e comprovata indigenza, dovranno essere concessi almeno otto giorni di tempo per il pagamento della prima rata. Il ritardato pagamento della prima rata e il mancato pagamento di due rate consecutive fa decadere dal beneficio: in tal caso, l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione non rateizzabile.

Come già accennato, per poter concedere il beneficio, il concessionario deve accertare l’esistenza della temporanea difficoltà. In tal senso, la direttiva ha individuato cin
que situazioni che soddisfano tale circostanza:

la carenza temporanea di liquidità finanziaria
lo stato di crisi aziendale dovuto a eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendali
la trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo
la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi o contributi
la precaria situazione reddittuale.
Tale elencazione non ha carattere tassativo, ma risulta solo esemplificativa; difatti, Equitalia si è riservata di fornire in futuro ulteriori indicazioni che permettano di ampliare la casistica.
Non solo, ma la nota fornisce anche delle soglie comportamentali. Per i debiti inferiori ai 2mila euro, vi sarà una corsia preferenziale, che impone al concessionario di concedere la rateazione, per un massimo di 18 rate, semplicemente sulla base di un’autocertificazione del debitore; pertanto, su tali importi il beneficio sarà concesso solo sulla base della richiesta del debitore. Per i debiti fino a 10mila euro, ci sarà una verifica semplificata di tale condizione. Per i debiti fino a 50mila euro, gli accertamenti saranno effettuati, mentre oltre questa soglia interverrà la necessaria presentazione di idonea garanzia.

La direttiva fornisce, poi, importanti indicazioni in merito a misure cautelari e procedure esecutive. Difatti, la presentazione dell’istanza non determina la revoca delle misure cautelari (fermo amministrativo e ipoteche) precedentemente adottate e non inibisce l’eventuale azionamento di nuove misure cautelari. Mentre la concessione del beneficio preclude l’avvio di nuove misure esecutive e inibisce la continuazione di quelle in essere. Su tale ultimo aspetto vi è però un margine discrezionale, nel senso che Equitalia si riserva di effettuare valutazioni caso per caso, potendo, quindi, valutare l’opportunità di continuare o meno tale procedura. Da un lato si evitano manovre dilatorie del contribuente, dall’altro si limita il rischio del venir meno degli strumenti di tutela del credito erariale.

Infine, la procedura si perfeziona con il pagamento della prima rata, la quale conterrà gli interessi di mora, gli aggi di riscossione, le spese della procedura esecutiva e quelle di iscrizione di fermo amministrativo e di ipoteca. Con il pagamento della prima "maxi-rata", l’agente della riscossione revoca le misure cautelari già adottate e il contribuente perde la qualifica di soggetto inadempiente che determina il blocco dei pagamenti di crediti superiori ai 10mila euro da parte della Pubblica Amministrazione.

L’istituto, così concepito, risulta maggiormente flessibile. L’estensione del periodo di dilazione, l’innalzamento del limite oltre il quale è necessario presentare apposita garanzia al pagamento rateale, l’eliminazione del termine entro cui presentare la domanda, costituiscono circostanze che offrono da un lato maggiore attenzione al contribuente, il quale potrà far ricorso a tale forma di pagamento agevolata con minori costi e con minor fatica e, dall’altro, giova all’Amministrazione in termini di efficacia dell’attività di riscossione.

Inoltre, il trasferimento di competenza dall’ente creditore all’agente di riscossione snellisce notevolmente la procedura. L’intervento di un solo soggetto elimina alcune fasi del procedimento, riducendo i tempi dell’attività. Il compito di rilevare l’esistenza dei presupposti normativi in capo all’istante, ora attribuito all’agente di riscossione, finalizzato alla concessione dell’agevolazione e alla determinazione del numero di rate concedibili, risulta di più facile e immediata esecuzione.

La connotazione di maggiore apertura dell’istituto della rateazione verso il contribuente rappresenta, in conclusione, un’opportunità, sia per quest’ultimo, che può chiudere la propria posizione debitoria nei confronti dello Stato mediante un pagamento rateale, sia per la stessa Amministrazione, che potrà vedere soddisfatto il suo credito, rinunciando all’immediato pagamento.

Massimo Grimaldi – Fisco Oggi

4 pensieri su “Con il decreto

  1. Studio Spidalieri

    Purtroppo non è così. Di solito nella prima rata vengono conteggiati integralmente le sanzioni, gli interessi e i compensi di riscossione.

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  2. DONATO

    E’ POSSIBILE DILAZIONARE IL DEBITO ERARIALE DOPO IL BLOCCO DEL PAGAMENTO PA PARTE DI EQUITALIA A SEGUITO DI VERIFICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. GRAZIE.
    DONATO D’AGROSA

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  3. Studio Spidalieri

    Egr. Sig. Donato, per poterLe dare una risposta precisa dovremo conoscere bene la questione. In ogni caso la inviatiamo a recarsi presso l’ente di competenza e chiedere direttamente a loro quale tipo di dilazione è possibile eseguire. Cordiali saluti.

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