Comunicazioni IVA 2017: esenti i forfettari

La comunicazione trimestrale delle fatture è stata ieri motivo di chiarimento nel corso di Telefisco. In particolare, è stato chiesto

  • se esistono altri possibili esoneri dalla trasmissione dei dati delle fatture, oltre a quello enunciato a proposito dei produttori agricoli minori delle zone montane
  • se devono essere trasmesse telematicamente anche le “fatturine” per il pranzo di lavoro da 10 euro, oltre a quelle già presenti nel sistema tessera sanitaria?

Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture ha previsto un solo caso di esclusione, relativo ai produttori agricoli situati nelle zone montane,  così dovrebbe venir meno ogni altra causa di esclusione dagli obblighi di trasmissione. Pertanto, i contribuenti saranno obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse, nonché delle singole fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), indipendentemente dal loro valore.

Non può dimenticarsi, tuttavia, che l’invio dei dati in questione ha come principale fine la prevenzione di illeciti nel campo IVA ed il monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. In questo senso, dunque, si ritiene che siano esclusi dagli obblighi dell’articolo 21 anche i soggetti in regime forfetario e coloro che, sino al 2015, si sono avvalsi, del c.d. “regime dei minimi” e lo manterranno fino alla scadenza in quanto non annotano le fatture, non addebitano l’imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l’IVA sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA.

Ricapitolando:

  • sono esclusi anche i forfettari e i minimi dalla trasmissione trimestrale dei dati delle fatture
  • le fatture devono essere trasmesse indipendentemente dall’importo

Fonte: Fisco e Tasse

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