Comunicazione sempre obbligatoria anche per la

Non importa se nel Paese non c’è Iva, il Fisco va informato delle operazioni della stabile organizzazione
La società passiva ai fini Iva, residente in Italia, è obbligata alla comunicazione telematica delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute dalla sua stabile organizzazione, con sede in un Paese a fiscalità privilegiata, nei confronti o da parte di operatori economici ivi residenti.

 
E’ questa la precisazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella risoluzione n. 121/E del 29 novembre.
 
Il dubbio, in un interpello presentato da una ditta operante nel settore edile, che ha una stabile organizzazione negli Emirati Arabi Uniti. L’impresa chiede chiarimenti a proposito dell’obbligo della comunicazione telematica introdotta dalla manovra d’estate 2010 (articolo 1, comma 1, Dl 40/2010) per prevenire le frodi Iva negli scambi con l’estero.
In particolare, l’impresa fa presente che alcune operazioni avvengono direttamente tra la stabile organizzazione e le imprese residente negli Emirati, Stato in cui non è prevista l’imposta sul valore aggiunto e, di conseguenza, neanche la tenuta del registro Iva.
 
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione odierna – ribadendo anche quanto già precisato con la circolare n. 53/E del 21 ottobre – chiarisce innanzitutto che, considerata la ratio antievasione della norma:
1.      non è rilevante se il Paese in cui si svolgono le operazioni sia fuori campo Iva per l’Italia
2.      l’attività di una stabile organizzazione è sempre realizzata nell’interesse e per conto della sua casa madre di cui è un’articolazione e non un “soggetto distinto”.
 
L’obiettivo, infatti, è quello di monitorare a tutto campo i rapporti economici dei soggetti passivi Iva, là dove appare più frequente il manifestarsi del fenomeno dell’illegalità fiscale. È per questo che l’obbligo in questione non è limitato soltanto alle cessioni e prestazioni effettuate nei Paesi black list individuati dai decreti ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001, ma può essere esteso anche ad altri Stati o a specifici settori economici e particolari tipologie di soggetti, per prevenire fenomeni più a rischio di frode.
 

La società, quindi, è obbligata a comunicare telematicamente sia le operazioni che la stabile organizzazione effettua per suo conto negli Emirati Arabi Uniti sia quelle effettuate “autonomamente” con soggetti stabiliti in Paesi black list.

Fonte : IlFiscoOggi

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