Compensazione IVA: Il punto della situazione

Per contrastare gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, il D.L. 16/2012 (art. 8, commi 18 e 19) ha abbassato da 10.000 euro a 5.000 il limite oltre il quale è possibile operare la compensazione orizzontale. E’ rimasta invariata la soglia di 15.000 euro oltre la quale è necessario il visto di conformità sulla dichiarazione IVA annuale o la sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di controllo contabile.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 16 marzo scorso sono stati stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni in esame.

Il provvedimento dispone la decorrenza delle novità a partire dal 1° aprile 2012 e pertanto, fino al 31 marzo 2012, per i crediti IVA annuali, vale la vecchia soglia di 10.000 euro.

Di conseguenza, entro quell’importo, è stato possibile “compensare in forma  libera” (senza preventiva presentazione della dichiarazione).

Dal 1° aprile 2012, invece, la soglia scende a 5.000 euro.
La novità in vigore comporta:
•    l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione annuale o del modello TR;
•    il divieto di compensazione prima del giorno 16 del mese successivo a tale presentazione;
•    l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24 in cui è esposta la compensazione, i sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Per via delle  modifiche in esame, i crediti IVA derivanti dalle dichiarazioni annuali possono essere compensati “orizzontalmente ” nel modello F24, con debiti tributari o contributivi:
•    liberamente, fino ad un importo di 5.000,00 euro (prima la soglia era di 10.000,00 euro);
•    per la parte eccedente tale soglia di 5.000,00 euro, solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo

Per i crediti IVA annuali, resta fermo che la compensazione degli importi eccedenti 15.000,00 euro può avvenire solo se sulla dichiarazione IVA presentata:
•    è stato apposto il visto di conformità ;
•    oppure è stata apposta l’apposita sottoscrizione dell’organo di controllo legale dei conti (es. Collegio sindacale).
Per quanto riguarda, invece, i crediti IVA relativi ai primi tre trimestri solari, derivanti dai modelli TR, possono essere compensati “orizzontalmente ” nel modello F24, con debiti tributari o contributivi:
•    fino ad un importo di 5.000,00 euro (prima la soglia era di 10.000,00 euro), dal giorno successivo alla presentazione del modello TR dal quale emergono;
•    per la parte eccedente tale soglia di 5.000,00 euro, solamente a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello TR dal quale emergono.

Con l’introduzione dei nuovi limiti potranno è bene considerare che:
•    fino al 31.3.2012, è stato possibile per i contribuenti compensare il credito IVA annuale, fino al limite di 10.000,00 euro annui, senza aver necessariamente presentato la dichiarazione da cui emerge;
•    a decorrere dall’1.4.2012, invece, la compensazione di importi annui superiori ai 5.000,00 euro potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, o dell’istanza trimestrale, da cui il credito emerge.

Al raggiungimento della soglia di 5.000 euro concorrono euro anche le compensazioni effettuate precedentemente.
Quindi, ad esempio, il contribuente con un credito IVA di 9.000,00 che abbia compensato fino al 3.000 euro, dal 1° aprile potrà più compensare in maniera “libera” per altri 2.000 euro. Se viceversa quel contribuente avesse compensato fino a euro 6.000 a partire dal 1° aprile non potrebbe compensare altro.

In considerazione delle nuove regole è possibile prevedere le seguenti situazioni:
– contribuenti che hanno presentato il modello IVA 2012 in forma autonoma entro il 29 febbraio 2012. Tali soggetti hanno potuto utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24 fino al 15 marzo 2012 nel limite di 10.000 euro. Dal 16 marzo 2012 possono utilizzare il credito fino a 15.000 euro ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite;
– contribuenti che presentano il modello IVA 2012 in forma autonoma nel mese di marzo 2012. Si tratta di soggetti che possono utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24, nel rispetto del vecchio limite di 10.000 euro, fino al 31 marzo 2012. Dal 1° aprile al 15 aprile le eventuali compensazioni potranno essere effettuate nel rispetto del nuovo limite di 5.000 euro. Dal 16 aprile 2012 sarà possibile utilizzare il credito fino a 15.000 euro ovvero, in presenza del visto di conformità, anche oltre tale limite;
– soggetti che non presentano il modello IVA 2012 in forma autonoma entro il 31 marzo 2012. Tali soggetti hanno potuto o possono utilizzare il credito IVA 2011 in compensazione nel modello F24 nei mesi di gennaio, febbraio e marzo nel limite di 10.000 euro.

Fonte: http://www.fisco7.it/2012/04/dal-1-aprile-in-vigore-le-nuove-regole-per-la-compensazione-dei-crediti-iva/

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