Cinque per mille dell’Irpef: chiarimenti sugli enti beneficiari

Ammesse al riparto solo le associazioni e fondazioni con riconoscimento della personalità giuridica
Con la circolare n. 56/E del 10 dicembre sono stati forniti chiarimenti in merito ai soggetti ammessi al beneficio consistente in una quota (il 5 per mille) dell’Irpef. In particolare, gli argomenti affrontati sono i seguenti: la riconducibilità degli enti pubblici fra i destinatari della quota del 5 per mille dell’Irpef, l’operatività delle fondazioni e associazioni riconosciute nei settori di attività delle Onlus, gli effetti della cessazione dell’attività ai fini dell’erogazione del contributo.

Riguardo al primo punto, l’Agenzia delle Entrate, nel ribadire quanto già affermato in precedenti documenti di prassi (circolari n. 30 del 22 maggio 2007 e n. 57 del 25 ottobre 2007), ha ricordato che solo le associazioni e fondazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del Dpr 361/2000 possono concorrere al beneficio. La circolare precisa, quindi, che le associazioni e le fondazioni riconosciute che possono essere destinatarie del contributo del 5 per mille sono solo enti di diritto privato, con esclusione degli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico. Di conseguenza, gli enti pubblici non possono né essere iscritti nell’elenco dei soggetti destinatari del 5 per mille né accedere alla ripartizione delle relative quote; qualora il contributo sia stato già corrisposto, lo stesso, mancando i requisiti prescritti dalla norma, deve essere recuperato.

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sulle associazioni e fondazioni riconosciute, specificando, ai fini dell’attribuzione del contributo, quali sono le modalità per lo svolgimento delle attività nei settori propri delle Onlus, individuati dall’articolo 10 del decreto legislativo 460/1997.
In particolare, viene precisato che l’assenza di fini di lucro costituisce carattere essenziale anche per le fondazioni e associazioni riconosciute. Tale requisito comporta il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, e il vincolo di devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

La circolare definisce, inoltre, cosa deve intendersi per operatività in uno dei settori propri delle Onlus, precisando che, in primo luogo, nell’atto costitutivo o nello statuto dell’ente deve essere espressamente previsto lo svolgimento di una o più attività in uno settori individuati dall’articolo 10 del decreto legislativo 460/1997 e che in ogni caso tale attività deve essere effettivamente svolta.
Viene poi chiarito che le attività previste non devono avere carattere di occasionalità, marginalità o sussidiarietà, ma devono concorrere a realizzare gli scopi propri dell’ente.

Precisazioni sono arrivate anche riguardo alle disposizione contenute nel decreto del 23 aprile 2010 – che ha disciplinato il 5 per mille per l’esercizio finanziario 2010 – relativamente agli enti che hanno cessato la propria attività, ovvero l’attività che dà diritto al beneficio.
In sostanza tali enti non hanno diritto a percepire il contributo e qualora lo stesso sia stato già erogato deve essere recuperato. Ciò anche nel caso in cui l’ente sia stato ammesso al beneficio e la cessazione sia avvenuta successivamente all’iscrizione.

Se viene accertato che prima dell’erogazione del contributo l’ente ha cessato la propria attività o non svolge più l’attività che ha dato diritto al beneficio, le somme attribuite non devono essere erogate e quelle già pagate devono essere recuperate.
Sono compresi tutti i casi di estinzione per qualsiasi causa del soggetto beneficiario; tra i casi di cessazione dell’attività sono ricondotti anche gli enti che, all’atto dell’erogazione delle somme, si trovano in fase di liquidazione e hanno di fatto cessato l’attività.

Per quanto riguarda l’ipotesi di fusione per incorporazione è stato chiarito che, continuando l’attività esercitata, le somme possono essere attribuite all’incorporante, sempre che quest’ultima risulti ammessa fra i beneficiari del cinque per mille.

La perdita del beneficio per cessazione dell’attività, o per il venir meno dell’attività che dà diritto al beneficio, si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2006 e, pertanto, le somme relative al 5 per mille non devono essere erogate qualora l’ente beneficiario sia in tale situazione.

Fonte : IlFiscoOggi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *