Bonus riqualificazione energetica per gli incapienti 2016: ecco come fare

La comunicazione telematica della cessione del credito da parte del condominio è disponibile da oggi sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, in base alle modalità attuative previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016, i condomìni devono trasmettere, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, la cessione del credito dei condòmini ai fornitori.

Nel comunicato stampa di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la trasmissione della comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo 2017, mediante il canale Entratel o Fisconline e che la comunicazione può essere inviata direttamente dal condominio, oppure tramite gli intermediari.

In particolare ” Il condominio deve trasmettere:

  • l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni,
  • il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno,
  • il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. “

Attenzione: il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Per quanto riguarda le spese sostenute dal 2017 al 2021, la legge di bilancio 2017 ha previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici. Le modalità attuative e i tempi di trasmissione dei relativi dati saranno indicati in un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione.

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