“Bonus aggregazioni”: divieto d’accesso se l’operatività è ereditata

L’operatività da almeno due anni, necessaria per usufruire del cosiddetto "bonus aggregazioni", va verificata esclusivamente in relazione alle società partecipanti all’operazione. In sostanza, non va condivisa la tesi secondo cui in un conferimento, al di là degli aspetti formali, è la continuità del ramo aziendale operativo a permettere l’accesso all’agevolazione.
Così si è espressa l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 374/E del 6 ottobre, che ha respinto la richiesta di ammissione al bonus da parte di una società beneficiaria del conferimento di un complesso aziendale consistente nell’attività di organizzazione di eventi, esposizioni, manifestazioni, concerti, fiere e spettacoli in genere. 

In proposito, si ricorda che la legge finanziaria per il 2007, al comma 246, ha disposto la presentazione dell’istanza per usufruire dei benefici introdotti dai commi 242-249 consistenti nel riconoscimento fiscale gratuito, per un ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggiore valore iscritto dalla conferitaria nell’ipotesi di conferimento d’azienda.

La verifica dei requisiti
Tutto ok per la conferitaria istante. Dall’esame della documentazione presentata risultano rispettate tutte le condizioni necessarie all’agevolazione.
Si tratta di una società a responsabilità limitata (requisito soggettivo), effettivamente operativa nel biennio 2005-2006 (requisito operativo), l’operazione si è realizzata mediante un conferimento d’azienda avvenuto nel 2007 (requisiti oggettivo e temporale), non si evidenzia alcun legame tra i soggetti partecipanti (requisito d’indipendenza).

Meno bene per la conferente che, al contrario, non risulta operativa per tutto il periodo richiesto dalla norma agevolativa, a nulla rilevando, invece, l’operatività dell’azienda già oggetto di precedenti conferimenti.
In relazione alla norma richiamata nell’interpello (articolo 176, comma 4 del Tuir) a supporto della richiesta di ammissione al beneficio secondo cui "le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente", i tecnici dell’Agenzia sottolineano il fatto che la stessa è finalizzata esclusivamente alla rateizzazione delle plusvalenze e, in nessun caso, può costituire condizione valida per il "bonus aggregazioni".

Paola Pullella Lucano  – Fisco Oggi

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