Autocaravan inquinanti: bonus di 5.000 euro per la loro sostituzione

Approvati dal Governo gli incentivi per la demolizione di autocaravan di categoria euro 0, 1 e 2, per sostituirli con nuovi veicoli con classe di emissione non inferiore all’euro 5, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del 13 settembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In che cosa consiste il bonus
Viene riconosciuto un contributo di 5.000 euro a coloro che, nell’anno 2016, acquistano ed immatricolano ad uso proprio in Italia, anche in locazione finanziaria, un autocaravan nuovo ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b), conforme alle norme sulle emissioni inquinanti corrispondenti alla classe «euro 5» o a classi successive, in sostituzione di un autocaravan conforme alle norme sulle emissioni «euro 0», «euro 1» o «euro 2», mediante demolizione.

Il contributo è concesso a condizione che:

  1. che gli autocaravan siano stati acquistati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016 e immatricolati non oltre il 31 marzo 2017;
  2. nell’atto di acquisto è chiaramente indicato il contributo statale;
  3. il veicolo acquistato non è stato già immatricolato in precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all’estero;
  4. contestualmente all’acquisto del veicolo nuovo deve essere consegnato al venditore un autocaravan che risulti già immatricolato in Italia alla data del 31 dicembre 2015 e che sia appartenente ad una delle seguenti classi di emissioni: «euro 0», «euro 1» o «euro 2»;
  5. il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato, da almeno un anno dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, deve essere intestato, da almeno un anno, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
  6. nell’atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.

Il contributo è anticipato dal venditore mediante sconto sul prezzo di vendita del veicolo nuovo, come risultante dall’atto di vendita, al lordo delle imposte. I venditori degli autocaravan nuovi a loro volta recupereranno il contributo concesso, sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione con F24.

Allegati:

Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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