Auto aziendali: quale aliquota I.V.A. applicare alla rivendita?

Il trattamento ai fini IVA della cessione di veicoli (autovetture, motocicli e ciclomotori) per  imprese e lavoratori autonomi si differenzia a seconda:
• del regime di detraibilità applicato all’atto dell’acquisto
• dalla eventuale presentazione dell’istanza di rimborso per il “recupero” dell’Iva non detratta per gli acquisti effettuati dall’1.1.2003 al 13.9.2006. 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate forniscono lo spunto per analizzare il trattamento Iva da applicare nella rivendita di autovetture.

A) cessione di autovettura acquistata nuova, senza detrazione Iva E’ il caso in cui un contribuente ha acquistato una autovettura nuova per la quale, al momento dell’acquisto, non ha operato alcuna detrazione dell’Iva. Sono i casi in cui sulla fattura di acquisto è evidenziata l’Iva su tutto il corrispettivo, ma il soggetto acquirente non ha detratto l’imposta. All’atto della rivendita dell’autovettura tale soggetto dovrà emettere fattura con indicazione di “operazione in esenzione, in base al disposto dell’articolo 10, DPR 633/72.

B) cessione di autovettura acquistata nuova, con detrazione parziale dell’Iva E’ il caso in cui un soggetto passivo ha acquistato una autovettura nuova per la quale, al momento dell’acquisto, ha detratto in misura parziale l’imposta. Il soggetto passivo ha quindi ricevuto una fattura con evidenziazione dell’Iva calcolata sull’intero ammontare imponibile, ma ha detratto solo parzialmente l’imposta. All’atto della rivendita tale soggetto dovrà emettere la fattura con base imponibile ridotta nella misura in cui ha potuto operare la detrazione, (in base a quanto disposto dall’articolo 13 del DPR 633/72). Esempio: Si suppone che all’acquisto il soggetto abbia detratto il 40% di Iva e che il prezzo di rivendita (senza Iva) dell’auto è stato pattuito per 6000 euro. La fattura di vendita dovrà essere emessa nel seguente modo:
2400 euro + Iva 20% (480 euro)
3600 euro Fuori campo Iva
totale imponibile: 2400
totale Iva: 480
totale fattura: 6480 euro.

C) cessione di autovettura acquistata da privato
Nel caso in cui un soggetto passivo acquisti un’autovettura presso un soggetto privato, al momento della successiva rivendita dovrà essere applicato il regime del margine (sulla fattura dovrà essere indicato “operazione in regime del margine ex DL 41/199”).

D) cessione di autovettura acquistata da un soggetto minimo (o in franchigia)
Nel caso in cui un soggetto passivo acquisti un’autovettura presso un soggetto che ha aderito al regime dei minimi, (ha quindi ricevuto un fattura contenente il riferimento alla legge 244/2007), oppure presso un soggetto che ha aderito al regime di franchigia, (ha quindi ricevuto una fattura con il riferimento all’art.32 bis DPR 633/72), al momento della successiva rivendita dovrà essere applicato il regime del margine (sulla fattura dovrà essere indicato “operazione in regime del margine ex DL 41/199”).

E) cessione di autovettura acquistata con regime del margine
Nel caso in cui il soggetto, al momento dell’acquisto dell’autovettura, ha ricevuto un fattura contenente il riferimento al “regime del margine ex DL 41/1995”, al momento della successiva rivendita dovrà emettere una fattura in cui sarà indicato “operazione in regime del margine ex DL 41/199”.

F) cessione di autovettura acquistata con base imponibile ridotta e detrazione (totale o parziale) dell’Iva
Si tratta del caso in cui un soggetto passivo si trovi nella condizione di dovere rivendere un’autovettura per la quale, all’atto dell’acquisto, ha ricevuto una fattura in cui una parte del corrispettivo è stata assoggettata ad Iva ed una parte del corrispettivo è stata considerata fuori campo di applicazione dell’Iva. In questi casi, il
soggetto dovrà vendere l’autovettura con base imponibile ridotta nella stessa misura in cui ha detratto l’imposta all’atto dell’acquisto. Ad esempio, nei casi in cui il soggetto passivo ha acquistato un’autovettura detraendo l’Iva nella misura del 40%,al momento della successiva rivendita, dovrà applicare l’Iva
sulla base imponibile ridotta al 40% e la restante parte dovrà essere indicata come fuori campo Iva (si veda esempio indicato alla lettera B) . Nei casi invece in cui il soggetto ha acquista un’autovettura con base imponibile ridotta e il veicolo forma oggetto della propria attività (es: concessionario di auto), poiché al momento dell’acquisto ha detratto l’Iva al 100%, al momento della successiva rivendita dovrà applicare l’Iva sull’intero corrispettivo.

G) cessione di autovettura per la quale, in relazione all’acquisto della stessa, è stata presentata istanza di rimborso Iva auto forfetario
In tale caso, per effetto della presentazione dell’istanza di rimborso Iva auto forfettaria relativo all’acquisto della vettura (che doveva essere effettuato entro il 20/10/2007), la detrazione, all’atto dell’acquisto, si considera operata nella misura del 40% e, conseguentemente, all’atto della successiva, rivendita il soggetto dovrà calcolare la base imponibile sul 40% del corrispettivo (si veda esempio indicato alla lettera B).
Se è stata presentata una istanza di rimborso per il recupero della detrazione sulle sole spese di impiego del veicolo (es. carburante) l’istanza non deve essere considerata ai fini del trattamento Iva da applicare alle rivendite di autovetture (si applicano quindi i casi descritti alle lettere precedenti).

H) cessione di autovettura acquistata con base imponibile ridotta senza detrazione dell’Iva
In alcuni casi, il soggetto passivo si potrebbe trovare nella condizione di rivendere un veicolo acquistato con base imponibile ridotta per cui non è stata (legittimamente) operata, alcuna detrazione dell’Iva. In questi casi,al momento della rivendita dell’auto, il soggetto dovrà emettere fattura con indicazione di “operazione in esenzione, in base al disposto dell’articolo 10, n. 27 quinquies del DPR 633/72”.

 

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