Dal prossimo 30 aprile banche e uffici postali rilasceranno assegni con la dicitura “non trasferibili”. Per averne in forma libera, il cliente dovrà presentare richiesta scritta e pagare un’imposta di bollo pari a 1,50 euro per ciascun modulo. La stessa somma sarà dovuta per ogni assegno circolare, ogni vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera. Inoltre, ogni girata dovrà indicare il codice fiscale del girante, a pena di nullità. L’importo di 1,50 euro è dovuto fin dall’origine, cioè dal momento dell’emissione del titolo di credito.
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NON HO ANCORA CAPITO COSA VUOL DIRE “IMPOSTA DI BOLLA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE”.
VUOL DIRE CHE NON SI PAGA?
GRAZIE
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