Antiriciclaggio: Allargati gli indici per l’obbligo della segnalazione all’UIF

Operazioni per contanti non usuali, costituzione di trust in determinati stati extracomunitari, costituzione o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate, ma anche acquisti di immobili in assenza di legami con il luogo in cui sono ubicati; sono questi solo alcuni dei numerosi indici di anomalia previsti dal decreto 16/4/2010 del ministero della Giustizia, pubblicato ieri in Gazzetta, che dovrebbero far scattare in capo a commercialisti, consulenti del lavoro, Caf, revisori contabili e consulenti tributari non iscritti in albi, avvocati e notai, la segnalazione all’unità di informazione finanziaria (Uif).
Si tratta di un elenco ponderoso, certamente volto a delimitare la discrezionalità del professionista che potrebbe essere mal interpretata in caso di omissione, ma che obiettivamente rischia, se applicato alla lettera, di determinare più di un problema in termini di numero di segnalazioni da effettuare e di conseguenze che da tali segnalazioni possono derivare.
Tra gli adempimenti antiriciclaggio che i professionisti devono osservare, oltre all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione e registrazione delle informazioni, vi è la segnalazione all’Uif di operazioni ritenute sospette. L’obbligo rappresenta senz’altro l’attività più delicata per le conseguenze che possono derivare sia in capo al cliente a seguito della segnalazione, sia, per altro verso, in capo al professionista in ipotesi di omissione della segnalazione. Il decreto interviene per individuare le operazioni ritenute sospette limitando così per gli intermediari finanziari, sulla falsariga di quanto avvenuto in passato, ogni discrezionalità circa l’individuazione della tipologia di operazione da segnalare.
Gli indicatori di anomalia sono suddivisi in base all’atteggiamento del cliente (riluttanza a fornire chiarimenti, documenti di identità, eccetera); alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali (consulenza per operazioni finanziarie non coerenti con l’attività commerciale sottostante); alle modalità di pagamento (importi rilevanti per contante, con libretti, oro, eccetera); alla costituzione di imprese, trust ed enti analoghi (strutture di gruppi artificiosamente complesse, eccetera); all’acquisto di beni immobili e mobili registrati (prezzi elevati di acquisto non giustificati, investimenti in immobili in località in cui non vi è alcun legame con l’acquirente, eccetera), alle operazioni contabili e finanziarie poste in essere (investimenti per importi sproporzionati rispetto alla situazione economica del cliente, eccetera).
Da notare infine che in merito alle modalità di segnalazione il decreto evidenzia che l’obbligo di segnalazione scatta anche nei casi in cui la prestazione professionale non sia stata eseguita o sia stata rifiutata.

Fonte: Iorio Antonio da Il Sole 24 Ore di martedì 4 maggio 2010, pagina 35

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *