Allargata l’area di punibilità per il reato di aggiotaggio

Massima flessibilità per l’aggiotaggio informativo. Ma non sino al punto da comprendere condotte solo omissive. Il tribunale di Milano, nelle 350 pagine di motivazioni alla sentenza sul primo troncone del procedimento Parmalat (condannato Calisto Tanzi a 10 anni, sanzioni a revisori e società di revisione, ma proscioglimento per gli amministratori indipendenti) fornisce una serie di chiarimenti che porteranno la pronuncia a diventare un importante punto di riferimento nella giurisprudenza penale commerciale.
I giudici si soffermano su snodi cruciali come i profili di indipendenza dei componenti del Cda e la natura della responsabilità delle società di revisione nella prospettiva del decreto 231. Ma una parte consistente e non priva di critiche alla Procura di Milano è quella dedicata alla contestazione del reato che costituiva l’ossatura del capo d’imputazione e cioè l’aggiotaggio. Su questo reato, cruciale per la correttezza e trasparenza dell’informazione finanziaria, i giudici osservano la compatibilità con il falso in bilancio, il fatto che la notizia falsa può non essere riferita a una specifica operazione societaria e che il reato può esistere anche quando vengono diffuse notizie già note al mercato. Tutte interpretazioni della norma che allargano l’area di punibilità. Che però deve tenere ben ferma la necessità di una condotta attiva per la commissione del reato.
Sotto il profilo della compatibilità con il falso in bilancio, la sentenza spiega che l’interesse tutelato nel caso dell’aggiotaggio informativo prescinde dall’inganno effettivo di una vittima determinata e coincide con la regolarità delle negoziazioni del mercato dei titoli, mentre il falso in bilancio, tanto più dopo la riforma del 2002, è indirizzato a proteggere il patrimonio dei soci e dei creditori. La manipolazione informativa poi può anche non riguardare una particolare operazione perchè la condotta illecita riguarda la diffusione di una notizia falsa e idonea ad alterare in maniera sensibile il valore del titolo.
Ma la notizia deve essere sconosciuta al mercato? Per il tribunale di Milano non è necessario. Anzi, l’aggiotaggio può scattare anche quando vengono diffuse notizie già note: «anche la conferma di una notizia già nota, specie quando il mercato nutra delle perplessità sulla sua genuinità può integrare il reato di aggiotaggio informativo, dovendosi avere riguardo alle circostanze del caso concreto». Ed è proprio il caso di Parmalat, dove una società tecnicamente fallita da anni è stata tenuta artificialmente in vita anche attraverso la conferma, con conferenze al mercato e comunicati stampa, della veridicità dei dati economici e patrimoniali che emergevano dai bilanci della holding.
I giudici ricordano che non serve neppure un’oscillazione del valore del titolo: la sensibile alterazione del valore può cioè verificarsi anche quando il prezzo resta stabile, ma la stabilità è ottenuta appunto attraverso false informazioni.
Infine, in contrasto con la tesi della Procura, i giudici hanno ritenuto che il reato di aggiotaggio non può manifestarsi con un comportamento solo omissivo. In questo senso soccorre la direttiva comunitaria sul market abuse (la 2003/6/CE) che prevede tutte forme "attive" di manipolazione, dalle operazioni e ordini di compravendita alla diffusione di notizie false. Per il tribunale è necessario il trasferimento di una notizia non vera che può avvenire attraverso un comportamento immediatamente comunicativo o attraverso altre condotte comunque idonee «a trasmettere all’esterno un elemento di conoscenza fattuale rilevante nella formazione del prezzo del titolo». L’omissione potrà però assumere valore quando, per esempio, si diffonde all’esterno una notizia che si rivela falsa per avere trascurato di riportare circostanze significative.

Fonte: Giovanni Negri da ilsole24ore.com

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