Accertamento salvo, anche se il verbale è firmato da persona non autorizzata

La firma del processo verbale di constatazione da parte di una persona "non autorizzata" non comporta l’inutilizzabilità degli elementi e dei documenti acquisiti dai verbalizzanti.
E’ quanto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 6351 del 10 marzo 2008.

La controversia in esame traeva origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’ufficio, a seguito di una verifica della Guardia di finanza, aveva contestato a una Srl prestazioni in evasione d’imposta sulla base di "estratti conto" rinvenuti in occasione dell’accesso dei militari presso la sede della società.
I giudici di prime cure rigettavano il ricorso presentato dalla società, mentre la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente l’appello.

Avverso la sentenza d’appello, presenta ricorso per cassazione la società contribuente, lamentando:

l’invalidità del processo verbale di constatazione, in quanto era stato firmato dalla figlia del titolare dell’azienda e, quindi, non sottoscritto "dal contribuente o da chi lo rappresenta"
l’inutilizzabilità della documentazione bancaria rinvenuta dai verbalizzanti in sede di verifica, (nella specie, gli "estratti conto"), in assenza delle necessarie e ulteriori verifiche presso gli istituti bancari.
Tanto precisato, con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla società contribuente, affermando che – sebbene l’articolo 52, comma 6, del Dpr 633/1972 preveda che il processo verbale di constatazione da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite in sede di accesso, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute "deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta" – è valido il processo verbale di constatazione anche se firmato dalla figlia del titolare dell’azienda presso cui è stato effettuato l’accesso, "…..essendo evidente che il termine di rappresentante non può avere alcun significato tecnico-giuridico, ma vale semplicemente come persona addetta all’azienda o alla casa per analogia a quanto previsto dall’articolo 139 cpc in tema di notifica dell’atto in genere".

In buona sostanza, la Corte di cassazione ha ritenuto che la copia del processo verbale di constatazione può essere sottoscritta anche da una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall’articolo 139, comma 2, cpc, ovvero dalle persone di famiglia o dagli addetti alla casa, all’ufficio o all’azienda (che si trovino nei luoghi indicati dall’articolo 139 e che accettino di ricevere la copia dell’atto), dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro, in forza della solidarietà e della fiducia connessa con tali vincoli, siano idonee a curarne la sollecita consegna al destinatario (cfr. Cassazione 5761/1997).

I giudici di legittimità hanno inoltre sottolineato che, in ogni caso, la firma del verbale da parte di persona "non autorizzata", anche se si traducesse in una violazione delle regole dell’accertamento tributario, "non può certo comportare l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti dai verbalizzanti in assenza di una specifica previsione in tal senso". Quello che conta è l’attendibilità delle fonti di prova acquisite e non le modalità con le quali esse sono state acquisite, atteso che "la prova non subisce gli effetti della illegittimità, come conseguenza necessaria dell’eventuale illiceità dell’acquisizione".
In altre parole, una prova oggettivamente ammissibile, ovvero valida e convincente, non può essere inutilizzata a causa di un vizio di forma nella sua acquisizione; tanto più che non esiste nel procedimento tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite (cfr. Cassazione, nn. 7791/2001, 8344/2001, 14058/2006, 2658/2007).

Proseguendo nelle proprie argomentazioni, la Corte ha, poi, ritenuto infondata anche la doglianza concernente l’inutilizzabilità della documentazione contabile in assenza delle necessarie e ulteriori verifiche bancarie. La documentazione acquisita (costituita, nella specie, da estratti conto), "in mancanza di contestazione circa la propria conformità agli originali, ha lo stesso valore probatorio dei correlativi documenti detenuti dall’istituto di credito e costituisce, quindi, dato certo e obiettivo".
In buona sostanza, secondo i giudici di legittimità, gli "estratti conto" rinvenuti dalla Guardia di finanza nel corso della verifica presso la sede della società, non costituendo mere presunzioni, ma "dati certi ed obiettivi", potevano essere utilizzati ai fini della ricostruzione della movimentazione bancaria del contribuente.

Francesca La Face – Fisco Oggi

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *