Visto infedele: da rettificare entro giovedì 10 novembre

Caf e i professionisti che prestano assistenza fiscale e appongono il visto di conformità rispondono anche di eventuali incongruenze emerse dai controlli automatizzati e formali, tranne nel caso in cui le violazioni non siano attribuibili a comportamenti dolosi o gravemente colposi dei contribuenti stessi (ad esempio, produzione di documenti contraffatti per fruire di vantaggi fiscali).
In generale, quindi, nel caso di dichiarazione provvista di visto infedele, sarà il CAF o il commercialista a cui è sfuggito l’errore a dover versare l’imposta, la sanzione del 30% e gli interessi. Infatti gli intermediari, con il loro “sigillo”, certificano l’esattezza dei dati inseriti (compresi quelli precompilati) rispetto alla documentazione presentata dal contribuente.

Il problema può essere risolto con una dichiarazione rettificativa del contribuente che deve essere trasmessa entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza fiscale. In questo modo:

  • la sanzione rimane a carico dei responsabili del visto infedele
  • imposta e interessi rimangono a carico del contribuente.

 Cosa devono fare CAF e professionisti?

CAF e professionisti devono invitare il contribuente a presentare un’altra dichiarazione dei redditi con i dati corretti e comprensiva di quelli originariamente comunicati e non modificati. La nuova dichiarazione chiama, necessariamente, un nuovo prospetto di liquidazione 730-3, nel quale chi presta assistenza dovrà barrare la casella “730 rettificativo” ovvero, se il contribuente non acconsente alla modifica, la casella “Comunicazione dati rettificati Caf o professionista”. In particolare, in quest’ultima ipotesi, gli intermediari devono anche:

  • compilare integralmente il modello 730 con tutti i dati, anche quelli non variati, e il prospetto di liquidazione coerente con gli aggiornamenti
  • non riportare le scelte relative all’otto, cinque e due per mille dell’Irpef
  • non inserire le informazioni riguardanti il sostituto d’imposta
  • non indicare i dati relativi alla firma del contribuente
  • non trasmettere i dati relativi al modello 730-4
  • compilare la sezione riservata ai dati variati nella quale deve comparire almeno un dato in conformità alle indicazioni presenti nelle specifiche xml del modello 730/2016.

La legge di stabilità per il 2016 ha specificato che il Caf a cui si è rivolto il cittadino per l’assistenza fiscale è obbligato, in solido con il diretto responsabile del visto infedele, al pagamento di tutte le somme dovute all’ente impositore per la trasgressione. La sanzione per il visto infedele va versata tramite modello F24, esponendo il codice tributo “8925”.

Fonte: Fisco e Tasse

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