Valida la cartella esattoriale notificata con raccomandata a/r

La cartella di pagamento (articolo 26 del Dpr 602/1973) può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anche direttamente dall’Agente della riscossione. Questo, in estrema sintesi, il principio di diritto affermato dalla sezione tributaria della Cassazione con sentenza n. 15746 del 19 settembre, in cui è stato altresì ribadito che, in questi casi, in base alle norme postali di settore, per il perfezionamento della notifica è sufficiente che la consegna del plico sia avvenuta al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente.
 
La vicenda di merito
Un contribuente impugnava favorevolmente un’iscrizione ipotecaria comminatagli a seguito del mancato pagamento di importi per Iva, interessi e sanzioni dovuti nell’anno d’imposta 1996, per una somma complessiva superiore a 25mila euro, oltre a interessi di mora, compensi e diritti pari a circa 7.500 euro.
 
L’appello principale dell’Agente della riscossione contro la pronuncia di prime cure veniva accolto dalla Ctr della Puglia, che contestualmente rigettava l’appello incidentale della parte privata.
Specificamente, per quanto di più specifico interesse in questa sede, la Ctr di Bari aveva disatteso l’appello incidentale del contribuente osservando che la notifica della cartella, il cui mancato pagamento aveva poi dato luogo all’iscrizione ipotecaria oggetto del ricorso introduttivo del giudizio, era del tutto regolare, atteso che dall’avviso di ricevimento l’atto risultava consegnato nel domicilio del destinatario.
Di contro, la circostanza che l’avviso medesimo fosse stato sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma senza l’indicazione della qualità o della relazione con il destinatario dell’atto, secondo il collegio tributario regionale, non incideva sulla ritualità della notifica, essendo fatta salva la facoltà del diretto interessato di dimostrare, proponendo querela di falso, l’assoluta estraneità alla propria sfera personale o familiare della persona che aveva sottoscritto l’atto.
 
La sentenza del giudice fiscale di secondo grado veniva impugnata dall’interessato con ricorso in sede di legittimità cui Equitalia resisteva con controricorso e memoria.
 
Il giudizio di legittimità e la pronuncia della Suprema corte
Con il primo motivo di ricorso, il contribuente, denunciando nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 7 della legge n. 890 del 1982, dell’articolo 139 cpc, nonché dell’articolo 2700 del codice civile, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa aveva ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento costituente presupposto dell’impugnata iscrizione ipotecaria, senza considerare che la consegna dell’atto era stata effettuata nel domicilio del destinatario ma a un soggetto diverso, di cui non era stata indicata l’identità e di cui non era riportata alcuna dichiarazione in ordine alla sua relazione con il destinatario medesimo.
 
Disattendendo la riferita doglianza, il Supremo collegio ha osservato che la cartella di pagamento può essere notificata, “ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento”.
In questo caso, spiega la pronuncia in commento, “secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente”.
 
Pertanto, seppure in detta ipotesi manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l’atto è stato consegnato, e anche quando la relativa sottoscrizione sia illeggibile, l’atto è pur sempre valido, poiché – si legge ancora nell’odierno arresto – “la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. 2011/11708)”.
 
Nella fattispecie, secondo la sentenza n. 15746/2012, la Commissione tributaria regionale, rigettando l’appello incidentale della parte privata, si era correttamente uniformata agli esposti principi di diritto, anche tenendo conto della circostanza, desumibile dallo stesso ricorso dell’interessato, che la notifica della cartella di pagamento era stata effettuata nel domicilio del destinatario mediante consegna dell’atto a un convivente.
 
Osservazioni
In tema di notificazione delle cartelle di pagamento, la norma di riferimento è costituita dall’articolo 26 del Dpr 602/1973, che, per quanto d’interesse, stabilisce al primo comma che la notifica in questione è eseguita “dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”. Inoltre, prosegue lo stesso comma, la notifica “può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento…”.
 
Sulla portata di quest’ultima disposizione è in atto un vivace dibattito giurisprudenziale, in quanto alcune Commissioni tributarie, anche in tempi recenti, hanno ritenuto che non sia consentito all’Agente della riscossione procedere alla notifica della cartella a mezzo del servizio postale in via “diretta”, vale a dire prescindendo dall’intermediazione di un ufficiale notificatore.
 
Dal canto proprio, la Cassazione, ha assunto in più occasioni un orientamento diverso, affermando (sentenza 2288/2011) che il citato articolo 26 del Dpr 602/1973 “prevede che la notificazione, da parte dell’esattore, possa essere eseguita ‘anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento’” e che, in tal caso, la notificazione “si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata” (in precedenza, in termini analoghi la Cassazione si era espressa con la sentenza 14327/2009).
 
Successivamente, con sentenza 11708/2011, la Suprema corte aveva concluso nel senso che, in base al primo comma dell’articolo 26, la notifica della cartella può, tra l’altro, essere eseguita “anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi… direttamente ad opera del Concessionario ‘mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento’”, vale a dire contro l’“o
rdinaria raccomandata postale, disciplinata dal D.M. 9/4/2001…
”.
 
L’odierno arresto, richiamando nella parte motiva proprio la sentenza 11708/2011, ne ribadisce le conclusioni, rafforzando dunque la tesi, che al momento appare consolidata presso il massimo collegio di legittimità, secondo cui deve considerarsi rituale la notificazione della cartella di pagamento anche quando a eseguirla sia “direttamente” l’Agente della riscossione, che si avvalga a tal fine dello strumento postale della raccomandata con avviso di ricevimento.
Massimo Cancedda

1 pensiero su “Valida la cartella esattoriale notificata con raccomandata a/r

  1. pietro

    Sinceri salutida Pietro
    Una semplice domanda:
    Perchè l’agenzia delle entrate manda ad equitalia la notifica di una sazione
    viziata Se la notifica è viziata per prima cosa la dovrebbe annullare
    e non mandarla ad equitalia specialmente poi se trattasi di un pensionato
    che paga 800 euro di pigione al mese Il Dott Attilio Befara disse:
    nell’ultima trasmissione di Porta a Porta, che non si sarebbe accanito
    contro i pensionati e i lavorator idipendenti. “VERBA VOLAND”
    Con quella bocca può dire tutto ciò che vuole
    Per Fortuna che c’è la morte prima o poi i nodi vengono al pettine.
    N.B. Sono disponibile a mandare tutta la documentazione disponibile richiestomi
    Distinti Saluti
    Pietro

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