Tia, tassa o prezzo? Il ballo di “Corte” non è ancora finito (2)

Un importante e forse decisivo tassello per dirimere la questione sulla natura giuridica della Tia è rappresentato da un recente orientamento della Corte costituzionale che, con due sentenze pronunciate nel marzo (la n. 64) e nel maggio (la n. 130) del 2008, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’articolo 2 del Dlgs 546/1992 nella parte in cui attribuisce alle Commissioni tributarie le controversie in materia di Cosap e in materia di sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non tributarie.

Nella sentenza 14 marzo 2008, n. 64, la Consulta afferma con chiarezza che non è "sufficiente, al fine di negare lo "snaturamento" della materia attribuita alla giurisdizione tributaria, affermare che le controversie relative ad alcuni particolari canoni, pur non avendo natura tributaria, sono legittimamente attribuite alla cognizione delle commissioni tributarie per la sola ragione che il fatto generatore delle suddette prestazioni patrimoniali è simile al presupposto che, in passato, avevano avuto alcuni tributi…Al contrario, come già rilevato, il difetto della natura tributaria della controversia fa necessariamente venir meno il fondamento costituzionale della giurisdizione del giudice tributario, con la conseguenza che l’attribuzione a tale giudice della cognizione della suddetta controversia si risolve inevitabilmente nella creazione, costituzionalmente vietata, di un "nuovo" giudice speciale".

Ciò significa che è necessario fare un esame sostanzialistico e non meramente nominalistico per accertare se esiste un tributo oppure no, e che non si può dedurre la natura tributaria da una norma che attribuisce una competenza giurisdizionale; in altri termini, non conta il "nomen iuris" dato dal legislatore, ma è necessario verificare se il canone o la tariffa risponde a quei criteri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per qualificare come tributarie alcune entrate erariali, criteri che "consistono nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (ex multis sentenze 334/06 e n. 73/05)".

Decisiva diventa, allora, secondo la Consulta, la valutazione che del Cosap fornisce la Cassazione che "…dopo aver inserito il denunciato art. 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2005 nell’ambito di una tendenza del legislatore ad ampliare progressivamente l’oggetto della giurisdizione tributaria mediante successive modificazioni dell’art. 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ha costantemente dichiarato che le controversie attinenti al COSAP non hanno natura tributaria". Da qui, la conseguenza dell’illegittimità costituzionale della norma in oggetto.

Stesso discorso vale anche per la sentenza n. 130 del 14 maggio 2008, che dichiara "l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria; tale norma, così come interpretata dal diritto vivente, finisce infatti per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo costituito dalla natura finanziaria dell’organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni ineriscono. Essa, dunque, si pone in contrasto con l’art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale".

Da rilevare, anche in questo caso, come qualche mese prima la Cassazione, con l’ordinanza delle sezioni unite n. 3144 dell’11 febbraio 2008, avesse escluso un qualunque dubbio di costituzionalità della norma.

I due pronunciamenti della Consulta pongono un limite considerevole alla dilatazione della giurisdizione del giudice tributario e minano il fondamento su cui la Cassazione aveva costruito la natura tributaria della Tia; a tal proposito, va ricordato che, prima della modifica normativa dell’anno 2005, che ha introdotto la norma oggetto delle sentenze della Consulta, la Cassazione era orientata sulla natura privatistica della Tariffa.

Conclusioni
L’analisi della giurisprudenza di legittimità e di quella costituzionale dimostra la centralità della norma processuale contenuta nell’articolo 2 del Dlgs 546/1992. La disposizione, infatti, da un lato, fonda il convincimento della Cassazione circa la natura giuridica della Tia, dall’altro subisce un ridimensionamento da parte dalla Corte costituzionale mediante la dichiarazione di incostituzionalità per situazioni assolutamente assimilabili al canone/tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.

Auspicabile, pertanto, sarebbe proprio un pronunciamento diretto da parte della Consulta anche sulla quella parte della norma che devolve la giurisdizione in materia di Tariffa di igiene ambientale alle Commissione tributarie.

Una certezza, tuttavia, la si può rinvenire all’interno di questo intricato coacervo legislativo e giurisprudenziale: l’incompatibilità tra l’applicazione dell’Iva alla Tariffa e la sua devoluzione alle Commissioni tributarie.

Matteo Vagli – Fisco oggi

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