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Agevolazioni “prima casa” ammesse in presenza di immobile ereditato

A patto che il fabbricato acquisito mortis causa venga venduto entro l’anno e che quindi il contribuente, alla fine delle operazioni di compravendita, sarà titolare di un bene solo

casa

La disposizione che consente a un soggetto di fruire delle agevolazioni “prima casa”, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile precedentemente acquistato con  l’applicazione dei benefici, vale anche per l’acquisto di un’abitazione effettuato dal contribuente proprietario di una casa ricevuta in eredità, se quest’ultimo si impegna a rivendere entro l’anno l’immobile che già possiede. È in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 277 del 21 aprile 2021.

L’istante è un notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita di un’abitazione sita in un Comune in cui l’acquirente è già proprietario di altro immobile ricevuto in eredità. L’istante chiede quindi se il suo cliente può usufruire ugualmente dei benefici prima casa in virtù della disposizione che riconosce, sub condicione, l’agevolazione prima casa anche nell’ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto (comma 4-bis della nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Tur).

L’Agenzia ritiene condivisibile la soluzione proposta dal notaio istante.

Al riguardo, la stessa Agenzia ricorda che la legge di Stabilità 2016, nell’inserire il nuovo comma 4-bis nella Nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al Tur, ha ampliato l’ambito applicativo delle agevolazioni prima casa prevedendo che “L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto”.

In sostanza, il contribuente può fruire delle agevolazioni prima casa, nonostante sia titolare, nel Comune di residenza, di un altro immobile, precedentemente acquistato beneficiando delle agevolazioni.
L’Agenzia evidenzia, inoltre, come chiarito anche dalla circolare n. 12/2016 e dalla risoluzione n. 86/2017, che la modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis) vale anche per le agevolazioni prima casa in sede di successione o donazione.

La finalità del legislatore, con il comma 4-bis, infatti, è quella di aiutare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione agevolata preposseduta, concedendo allo stesso un lasso temporale di un anno per la vendita, in considerazione del fatto che, alla fine delle operazioni, egli sarà titolare di un solo immobile.

In conclusione,  ricorrendo le altre condizioni previste dalla citata Nota II-bis, il contribuente potrà  avvalersi dell’agevolazione prima casa in relazione alla stipula di un nuovo atto di acquisto, anche se possiede un altro immobile nello stesso Comune acquisito a titolo gratuito a seguito di successione, a patto che quest’ultimo sia venduto entro l’anno.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/agevolazioni-prima-casa-ammesse-presenza-immobile-ereditato

“Piattaforma Cessione Crediti”, in rete il manuale per l’utilizzo

I bonus accettati sono presenti anche nel cassetto fiscale del cessionario, che può utilizzarli da subito in compensazione tramite F24 se riferibili all’anno corrente o a periodi d’imposta precedenti

copertina della guida Cessione crediti

Come accedere alla procedura web predisposta dall’Agenzia delle entrate per gestire i crediti d’imposta acquisiti perché ceduti dai beneficiari di specifiche detrazioni fiscali e una volta entrati quali sono le modalità per consultare, accettare o rifiutare i bonus? La guida Piattaforma Cessione Crediti”, online nella sezione “l’Agenzia informa” del sito delle Entrate e su questo giornale, descrive schematicamente tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.

Interventi normativi di recente introduzione hanno aperto strade alternative all’utilizzo di specifiche detrazioni Irpef da parte delle persone fisiche. Per alcuni interventi edilizi, ad esempio, l’agevolazione può essere trasformata in uno sconto in fattura operato dall’impresa che ha effettuato i lavori o dal fornitore dei servizi. Da ultimo, il decreto “Rilancio” ha ampliato le possibilità di scelta prevedendo, per i bonus già spendibili in fattura e per le spese finalizzate ad arginare la diffusione del Coronavirus (sanificazione, acquisto di dispositivi di protezione, adeguamento dei luoghi di lavoro), la possibilità di cedere a terzi, comprese le banche, il credito d’imposta spettante. Il cessionario, a sua volta, può cedere il bonus oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
L’interessato deve comunicare al Fisco (se non acquisito automaticamente dalla procedura) di aver trasferito ad altri il suo credito, che confluisce nella piattaforma web Piattaforma Cessione Crediti” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia e il cui funzionamento è oggetto della guida da oggi in rete.

I dati presenti nella piattaforma
Entrando nella piattaforma, il cessionario troverà alcuni crediti già inseriti perché noti all’amministrazione finanziaria (bonus vacanze, spese sanitarie, sanificazione ed altre detrazioniconnesse all’emergenza sanitaria) e altri da segnalare perché il beneficiario può farne l’uso prescelto senza informare l’Agenzia (canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi, immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, Superbonus e altri interventi edilizi) e di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese.
In sostanza, riassume la guida schematicamente, la procedura deve essere utilizzata dai titolari dei crediti inseriti automaticamente, in qualità di cedenti, per comunicare l’eventuale cessione del credito a terzi, dai cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, non noti all’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito o comunicare di aver scelto, in alternativa all’utilizzo tramite compensazione con F24, l’eventuale ulteriore cessione del beneficio ad altri.

Le comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali. La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Pertanto, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.

Accesso limitato ai diretti interessati
La pubblicazione guida all’accesso alla piattaforma e precisa che possono direttamente entrare i soggetti interessati (cedenti e cessionari) e che non è possibile avvalersi di intermediari, né di procedure automatiche (bot).
Il percorso da seguire parte dall’area riservata del sito, passa per “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare” per poi cliccare sulla voce “Piattaforma Cessione Crediti”.
Dalla procedura, chi riceve bonus può monitorare i crediti, cederli, confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti” e consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta essere cedente o cessionario.

Le funzionalità della piattaforma
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:

  • monitorare i crediti (monitoraggio)
  • cedere crediti (cessione)
  • confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”
  • consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario (lista movimenti).

Le cessioni
I crediti ceduti sono visibili nella piattaforma del cessionario, che può accettarli o rifiutarli.
L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.
Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritornano nella disponibilità del cedente.
Dopo l’accettazione, invece, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente).
Se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, il cessionario può utilizzarli in compensazione a partire e dal 1° gennaio di tali annualità. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
I crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni; non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/piattaforma-cessione-crediti-rete-manuale-lutilizzo

Contributi a fondo perduto “Sostegni”, già partiti gli ordinativi di pagamento

Sono oltre 600mila le istanze lavorate, per un totale complessivo di 1.907.992.796 euro, a favore delle imprese che hanno inviato la domanda sulla piattaforma delle Entrate entro la mezzanotte del 5 aprile

Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze dei contributi a fondo perduto del decreto “Sostegni”, presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle entrate. Si tratta esattamente di 604.534 istanze già in pagamento, per un importo complessivo di quasi 2 miliardi di euro, nello specifico 1.907.992.796 euro, a favore delle imprese destinatarie dei sostegni, che hanno inviato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021. Le somme saranno accreditate direttamente sul conto corrente indicato nella domanda dei contribuenti interessati oppure potranno essere riconosciute in compensazione.

Dal giorno dell’apertura del canale telematico dell’Agenzia delle entrate, lo scorso 30 marzo, a oggi sono circa 1 milione le domande del cfp inviate con l’apposita piattaforma informatica delle Entrate, gestita con il partner tecnologico Sogei.

Per le oltre 600mila domande dei contributi a fondo perduto già elaborate è stato predisposto il mandato di pagamento oppure riconosciuto il credito d’imposta. Quest’ultimo caso riguarda 10mila domande, nelle quali i contribuenti avevano manifestato la scelta della compensazione in alternativa all’accredito su conto corrente.

Il dettaglio regione per regione
Sul totale dei richiedenti, quasi 100mila svolgono la loro attività in Lombardia, seguono la Campania con 70.534 operatori economici, il Lazio (68.697), la Puglia (45.926), la Toscana (42.141), la Sicilia (41.763), il Veneto (40.620). Fra le altre regioni spiccano il Piemonte (39.411), l’Emilia-Romagna (38.556), la Calabria (20.987) e la Sardegna (17.657).

Il dettaglio degli operatori interessati in tutte le regioni nella tabella che segue:

tabella istanze sostegni

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/contributi-fondo-perduto-sostegni-gia-partiti-ordinativi-pagamento

Testo Provvisorio Decreto Coronavirus

Dopo un parto travagliato è stato finalmente approvato il decreto “Cura Italia” relativo alle misure economiche derivanti dall’emergenza Coronavirus. Premetto che ora non è ancora disponibile il testo definitivo fino a pubblicazione in G.U. previsto per domani. Il testo del decreto è corposo (107 pagine) e di non facile interpretazione. Pertanto da domani dopo attenta lettura provvederò ad informare sui principali punti di nostro interesse. Intanto vi allego il testo provvisorio che, in grandi linee, dovrebbe rispecchiare il contenuto di quello definitivo.

decreto provvisorio

Incentivi assunzioni 2017: i moduli sono online

L’INPS, con messaggio n. 1171 del 15  marzo 2017, comunica che a decorrere dal 15 marzo 2017, all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, presente sul sito  www.inps.it, sono disponibili, i moduli per l’applicazione degli incentivi all’assunzione di lavoratori registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” e di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015 effettuate in Regioni “meno sviluppate” o “in transizione”.

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Sisma 2017: interventi urgenti per le popolazioni colpite

Il Consiglio dei ministri n. 11 del 2 febbraio 2017 ha approvato un decreto legge per la realizzazione di nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Dal punto di vista fiscale il decreto mira a sostenere il reddito delle popolazioni e delle imprese e rilanciare le attività produttive. In particolare: Continua a leggere

Agevolazione prima casa 2017: come evitare la decadenza

Il contribuente che vende entro cinque anni l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, ed entro un anno dalla cessione costruisce un altro immobile ad uso abitativo su un terreno di cui il contribuente sia già proprietario al momento della cessione dell’immobile agevolato, non perde l’agevolazione. E’ questo il principio contenuto nella Risoluzione n. 13/E di ieri, 26 gennaio 2017 dell’Agenzia delle Entrate. Continua a leggere

La Cgia di Mestre lancia l’allarme tasse e smentisce Renzi & Compagni: nel 2016 si rischia salasso di 16 mld

Nel 2015 “l’Imu e la Tasi sono destinate ad aumentare”. A comunicarlo è la Cgia in un dossier pubblicato oggi. “Se dal 2016 non verrà applicata la local tax, l’aliquota Tasi sulla prima casa rischia di salire al 6 per mille” afferma il segretario dell’associazione, Giuseppe Bortolussi. Il quadro mostrato dall’associazione emerge dall’analisi dell’Ufficio studi della Cgia che ha preso in esame le delibere di approvazione delle aliquote Imu e Tasi per il 2015 dei Comuni capoluogo di provincia pubblicate sino a questo momento nel sito del Dipartimento delle Finanze. Continua a leggere

Incentivi per le aziende che assumono personale altamente qualificato

ARicercagevolabile il 35% del costo aziendale sostenuto dalle imprese per assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato per un periodo non superiore a 12 mesi

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale attuativo dell’articolo 24 del Dl 83/2012. L’agevolazione, rivolta a tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, titolari di reddito di impresa, consiste in un credito d’imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto (ovvero il costo salariale comprensivo di retribuzione lorda e contributi obbligatori e di quelli assistenziali), per un periodo non superiore a 12 mesi, per le nuove assunzioni di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di laurea magistrale, impiegato in attività di ricerca e sviluppo.

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