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“Piattaforma Cessione Crediti”, in rete il manuale per l’utilizzo

I bonus accettati sono presenti anche nel cassetto fiscale del cessionario, che può utilizzarli da subito in compensazione tramite F24 se riferibili all’anno corrente o a periodi d’imposta precedenti

copertina della guida Cessione crediti

Come accedere alla procedura web predisposta dall’Agenzia delle entrate per gestire i crediti d’imposta acquisiti perché ceduti dai beneficiari di specifiche detrazioni fiscali e una volta entrati quali sono le modalità per consultare, accettare o rifiutare i bonus? La guida Piattaforma Cessione Crediti”, online nella sezione “l’Agenzia informa” del sito delle Entrate e su questo giornale, descrive schematicamente tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.

Interventi normativi di recente introduzione hanno aperto strade alternative all’utilizzo di specifiche detrazioni Irpef da parte delle persone fisiche. Per alcuni interventi edilizi, ad esempio, l’agevolazione può essere trasformata in uno sconto in fattura operato dall’impresa che ha effettuato i lavori o dal fornitore dei servizi. Da ultimo, il decreto “Rilancio” ha ampliato le possibilità di scelta prevedendo, per i bonus già spendibili in fattura e per le spese finalizzate ad arginare la diffusione del Coronavirus (sanificazione, acquisto di dispositivi di protezione, adeguamento dei luoghi di lavoro), la possibilità di cedere a terzi, comprese le banche, il credito d’imposta spettante. Il cessionario, a sua volta, può cedere il bonus oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
L’interessato deve comunicare al Fisco (se non acquisito automaticamente dalla procedura) di aver trasferito ad altri il suo credito, che confluisce nella piattaforma web Piattaforma Cessione Crediti” presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia e il cui funzionamento è oggetto della guida da oggi in rete.

I dati presenti nella piattaforma
Entrando nella piattaforma, il cessionario troverà alcuni crediti già inseriti perché noti all’amministrazione finanziaria (bonus vacanze, spese sanitarie, sanificazione ed altre detrazioniconnesse all’emergenza sanitaria) e altri da segnalare perché il beneficiario può farne l’uso prescelto senza informare l’Agenzia (canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi, immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, Superbonus e altri interventi edilizi) e di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese.
In sostanza, riassume la guida schematicamente, la procedura deve essere utilizzata dai titolari dei crediti inseriti automaticamente, in qualità di cedenti, per comunicare l’eventuale cessione del credito a terzi, dai cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, non noti all’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito o comunicare di aver scelto, in alternativa all’utilizzo tramite compensazione con F24, l’eventuale ulteriore cessione del beneficio ad altri.

Le comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali. La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Pertanto, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.

Accesso limitato ai diretti interessati
La pubblicazione guida all’accesso alla piattaforma e precisa che possono direttamente entrare i soggetti interessati (cedenti e cessionari) e che non è possibile avvalersi di intermediari, né di procedure automatiche (bot).
Il percorso da seguire parte dall’area riservata del sito, passa per “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare” per poi cliccare sulla voce “Piattaforma Cessione Crediti”.
Dalla procedura, chi riceve bonus può monitorare i crediti, cederli, confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti” e consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta essere cedente o cessionario.

Le funzionalità della piattaforma
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:

  • monitorare i crediti (monitoraggio)
  • cedere crediti (cessione)
  • confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”
  • consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario (lista movimenti).

Le cessioni
I crediti ceduti sono visibili nella piattaforma del cessionario, che può accettarli o rifiutarli.
L’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili.
Nel caso in cui li rifiuti, i crediti ritornano nella disponibilità del cedente.
Dopo l’accettazione, invece, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento (se uguale o inferiore all’anno corrente).
Se i crediti ricevuti sono riferiti ad annualità future, il cessionario può utilizzarli in compensazione a partire e dal 1° gennaio di tali annualità. La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell’anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l’anno originario di fruibilità.
I crediti accettati dai cessionari e dai fornitori possono essere fin da subito ulteriormente ceduti a soggetti terzi, anche parzialmente e in più soluzioni; non sono previsti limiti al numero di ulteriori cessioni.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/piattaforma-cessione-crediti-rete-manuale-lutilizzo

Testo Provvisorio Decreto Coronavirus

Dopo un parto travagliato è stato finalmente approvato il decreto “Cura Italia” relativo alle misure economiche derivanti dall’emergenza Coronavirus. Premetto che ora non è ancora disponibile il testo definitivo fino a pubblicazione in G.U. previsto per domani. Il testo del decreto è corposo (107 pagine) e di non facile interpretazione. Pertanto da domani dopo attenta lettura provvederò ad informare sui principali punti di nostro interesse. Intanto vi allego il testo provvisorio che, in grandi linee, dovrebbe rispecchiare il contenuto di quello definitivo.

decreto provvisorio

SPESOMETRO OGGI IL TERMINE ULTIMO PER INVIARE I DATI DEL SECONDO SEMESTRE 2017

E’ oggi 6 aprile 2018 il termine per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e per le relative variazioni. Per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, è stata spostata al 6 aprile 2018, ossia al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento delle Entrate con le nuove istruzioni.

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DETRAIBILITA’ CARBURANTE SOLO SE IL PAGAMENTO E’ TRACCIABILE

È stato pubblicato ieri, sul sito dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva.

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L’ISCRIZIONE ALL’ AIRE NON E’ CONDIZIONE SUFFICIENTE PER POTER ESSERE CONSIDERATI NON RESIDENTI IN ITALIA

Come già ribadito piu volte dalla giurisprudenza , la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia,  ha riconfermato nella sentenza n. 28/3 del 5 febbraio 2018, che l’iscrizione all’AIRE,  “Anagrafe italiani residenti all’estero” costituisce la condizione necessaria ma non sufficiente  essere considerati  fiscalmente non residenti in Italia. Continua a leggere

ERRORI NELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO ECCO LE PRINCIPALI SANZIONI

La disciplina delle dichiarazioni d’intento negli ultimi anni ha subito diverse modifiche. In generale, in caso di errori, l’attuale impianto normativo prevede sanzioni per entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione:

  • il fornitore/prestatore che riceve la dichiarazione d’intento
  • l’esportatore abituale che la emette.

Di seguito, le principali sanzioni distinte a seconda che l’errore o omissione sia di tipo formale o sostanziale.

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CREDITO IVA VALIDO ANCHE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE

Cassazione favorevole al contribuente in caso di credito IVA. In particolare, con l’ordinanza 6488 del 16 marzo 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che, se in grado di dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali, il contribuente ha diritto al credito IVA anche in caso di omessa o ritardata presentazione della dichiarazione annuale IVA. In particolare, in caso di mancanza della dichiarazione annuale, il credito d’imposta va riconosciuto se il contribuente ha tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione. Continua a leggere

ENTRO IL 31 MARZO LA COMUNICAZIONE DEI CARICHI PER USUFRUIRE DELLA ROTTAMAZIONE BIS

Ancora pochi giorni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per effettuare le comunicazioni previste ai fini della rottamazione delle cartelle esattoriali “bis”. In particolare, il decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018 (DL 148/2017) stabilisce che rientrano nell’ambito applicativo della “rottamazione” i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. La legge prevede che entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare al contribuente tramite posta ordinaria una comunicazione in cui sono indicati i carichi dell’anno 2017 affidati dagli Enti creditori entro il 30 settembre scorso, per i quali non risulta ancora notificata la relativa cartella/avviso.

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APPROVATO OGGI IL NUOVO MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI IVA PERIODICHE 2018

Approvato oggi 21 marzo 2018 il Provvedimento n. 62214 dell’Agenzia delle Entrate con il nuovo Modello per la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche e le relative istruzioni.

Il Modello sostituisce quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 marzo 2017, a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre dell’anno d’imposta 2018, da presentare entro l’ultimo giorno del mese di maggio 2018, secondo quanto previsto dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni.

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UTILI O PROVENTI EQUIPARATI 2017 – CERTIFICAZIONE ENTRO IL 31 MARZO

Entro il prossimo 31.3.2018 i soggetti che nel 2017 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati, devono rilasciare ai soggetti che li hanno percepiti, l’apposito modello di certificazione chiamato CUPE. Coloro che ricevono la certificazione dovranno conservarla e utilizzare i dati in essa contenuti per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi 730/2018 o REDDITI 2018. In particolare, la certificazione CUPE deve essere rilasciata ai soggetti residenti in Italia, percettori di utili societari e di proventi equiparati derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES (residenti o non), corrisposti nel 2017. Continua a leggere

FREQUENZA DI CORSI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA. FISSATI I LIMITI DI DETRAIBILITA’ DELLE SPESE 2017

Fissato per il periodo d’imposta 2017 (Dichiarazione 730/2018 e Modello Redditi PF 2018), il limite massimo detraibile delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso le università non statali (private).

Tale quota viene stabilita annualmente con Decreto del MIUR, anche quest’anno infatti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2018, n. 64, il Decreto MIUR 28 dicembre 2017, con il quale è stato fissato il suddetto limite massimo detraibile.

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NUOVO MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE DISPONIBILE DA OGGI

Da oggi 15 marzo 2018 è possibile utilizzare il nuovo modello unico “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.12.2018 e reso disponibile unitamente ad uno specifico prodotto software per la compilazione, il calcolo e pagamento telematico delle imposte dovute (tributi da autoliquidare), nonché per l’invio e stampa del modello. Continua a leggere