Sul modello 730/2010 il debutto dello sconto IRPEF sull’acquisto di mobili e arredi

L’ultimo arrivato nel "club del 20%" è il bonus arredi, l’agevolazione introdotta dal Dl 5/2009 per incentivare i consumi e che consiste in una detrazione Irpef del 20% delle spese sostenute per l’acquisto di determinati prodotti nel periodo dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009. La detrazione, pertanto, troverà spazio esclusivamente nella prossima dichiarazione dei redditi.
Lo sconto Irpef è riservato all’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (esclusi frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, per i quali, come abbiamo visto, è già prevista una specifica detrazione), apparecchi televisivi e computer. I beni devono essere destinati all’arredo di immobili per i quali il contribuente fruisce della detrazione del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati non prima del 1° luglio 2008 (rileva la data di inizio lavori indicata nella comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara). Più in particolare, come specificato nella circolare 35/2009, deve trattarsi di lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (non rilevano, pertanto, i lavori di manutenzione ordinaria, quelli su parti comuni condominiali e su pertinenze, la realizzazione di autorimesse o posti auto, l’acquisto di immobili da imprese che hanno provveduto alla ristrutturazione dell’intero edificio).
La detrazione spetta su una spesa massima complessiva di 10.000 euro; se sostenuta da più soggetti, va ripartita tra gli aventi diritto. Il tetto si riferisce alla singola unità immobiliare ristrutturata; pertanto, se vengono eseguiti lavori "premiati" con il bonus del 36% su più abitazioni, la detrazione per l’acquisto degli oggetti finalizzati al loro arredo spetta per ciascuna di esse. In tal caso, è necessario compilare più righi E37, colonna 4 (uno per ogni spesa complessiva di arredi riferita a ciascun immobile ristrutturato).
L’acquisto, inoltre, va perfezionato tramite bonifico bancario o postale, dal quale deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale di chi paga e quello (o la partita Iva) del destinatario delle somme.
Il beneficio non è fruibile in una sola volta, ma deve essere obbligatoriamente ripartito in cinque quote annuali di pari importo. In sede di compilazione del 730, il contribuente indica l’intera spesa sostenuta (fino al tetto di 10.000 euro); è il soggetto che presta l’assistenza fiscale a suddividere la detrazione spettante in cinque rate.

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