Studi di settore a misura di crisi in Gazzetta Ufficiale

Stop all’accertamento da studi di settore nei confronti di imprenditori e lavoratori autonomi che nella prossima dichiarazione dei redditi indicheranno, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi di importo non inferiore a quelli risultanti dall’applicazione degli studi medesimi, integrati con i correttivi congiunturali previsti dal decreto ministeriale 19 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno.

A stabilirlo è il comma 4 dell’articolo 1 dello stesso Dm che ha approvato la revisione straordinaria degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, per tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.

In particolare, sono stati introdotti specifici correttivi che prendono in considerazione alcune grandezze e variabili economiche, modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2008, tra cui:

  • il rilevante aumento dei costi delle materie prime
  • il sensibile aumento del costo del carburante
  • le contrazioni più significative dei margini e delle redditività
  • gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell’ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio.

Correttivi relativi al costo delle materie prime
I correttivi relativi al costo delle materie prime riguardano alcuni settori del comparto manifatturiero particolarmente penalizzati nel 2008 dal rilevante incremento dei prezzi dei materiali metallici, determinato dall’aumento della domanda mondiale relativa agli stessi. Gli studi di settore interessati sono: fabbricazione di motori (TD40U), fabbricazione di macchine e attrezzature per ufficio (TD41U), fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo (UD20U), fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici (UD32U). I correttivi introdotti vanno applicati alla variabile "Costo del venduto e Costo per la produzione di servizi", in relazione al materiale metallico impiegato nel processo produttivo.

Correttivi relativi al costo del carburante
I correttivi relativi al costo del carburante sono stati previsti per gli studi di settore per i quali tale voce rappresenta una delle variabili più significative nell’ambito delle funzioni di stima dei ricavi: esercizio della pesca in acque marine, lagunari e dolci e servizi connessi (TG90U); intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco (UG61A); intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta (UG61B); intermediari del commercio di prodotti tessili, di abbigliamento (incluse le pellicce), di calzature e di articoli in cuoio (UG61C); intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a. e di vari prodotti senza prevalenza di alcuno (UG61D); intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio (UG61E); intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati (UG61F); intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l’industria (UG61G); intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione (UG61H); trasporto di merci su strada (UG68U); trasporto con taxi e trasporto mediante noleggio di autovetture con conducente (UG72A); altri trasporti terrestri di passeggeri (UG72B).
I correttivi individuati si applicano, a seconda degli studi, alle variabili "Costo per carburante", "Costo del venduto e costo per la produzione di servizi", "Costi per carburanti e lubrificanti".

Correttivi congiunturali di settore
I correttivi congiunturali di settore sono stati previsti per le attività caratterizzate da una sensibile riduzione dei margini e della redditività a seguito di modifiche strutturali delle relazioni tra le variabili economiche: fabbricazione di prodotti in gomma e plastica (TD17U); concia delle pelli e del cuoio (TD25U); fusione di metalli, trasformazione del ferro e acciaio (TD36U); fabbricazione di accessori per autoveicoli, motocicli (TD44U); agenti, mediatori e periti assicurativi, promotori e agenti finanziari e mediatori creditizi (TG91U); fabbricazione di mobili (relativamente al solo comparto del mobile imbottito) (UD09A); finissaggio di tessili (UD13U); lavorazione della lana (UD14U); fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta (UD18U); farmacie (UM04U); commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature (UM05U).

Correttivi congiunturali individuali
I correttivi congiunturali individuali interessano tutti i 206 studi di settore in vigore nel 2008 e hanno lo scopo di adattare la funzione di ricavo in presenza di crisi a livello individuale, manifestatasi con contrazione di ricavi/compensi.

Il decreto, inoltre, aggiorna, con decorrenza dal periodo d’imposta 2008, la territorialità generale, spostando sedici comuni in un gruppo territoriale diverso rispetto a quello cui erano assegnati.

Fonte: r.fo. da nuovofiscooggi.it

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *