Sconto docenti, bonus studenti in affitto e scontrino parlante

Gli insegnanti che intendono beneficiare della detrazione, pari al 19% con tetto di spesa a 500 euro, riconosciuta per l’autoaggiornamento e la formazione devono dichiarare, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, sia lo status di docente (di ruolo o con incarico annuale) sia la circostanza che i beni e i servizi acquistati (ad esempio: libri, software didattici, seminari) sono relativi alla formazione professione svolta. Il Caf, infatti, non può sapere se una determinata spesa è effettivamente finalizzata a migliorare la professionalità del docente. Il chiarimento arriva con la circolare n. 18/E in cui l’Agenzia delle Entrate risponde, come ogni anno, ai quesiti sul modello 730 posti dai Caf.

Detrazione per altri familiari a carico residenti all’estero: ok all’autocertificazione
Un’altra risposta riguarda la richiesta della detrazione per altri familiari a carico residenti all’estero: il contribuente che invia con periodicità somme, come ad esempio gli assegni familiari, non legate a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria deve autocertificare questa circostanza, salvo provare, in caso di richiesta da parte degli uffici dell’Agenzia, che gli assegni siano stati effettivamente trasferiti (ad esempio attraverso i documenti bancari).

Quadro “residenza anagrafica” in bianco se dal 2008 non si è cambiato indirizzo
Tra i quesiti posti dai Caf, inoltre, quello relativo alla possibilità di indicare nel frontespizio del modello 730 la residenza del contribuente a prescindere dal fatto che sia variata o meno. Secondo l’Agenzia, però, il quadro “residenza anagrafica” va compilato solo nel caso in cui l’indirizzo è cambiato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la data di presentazione della dichiarazione. Il Caf può tuttavia chiedere al contribuente di indicare la residenza in un documento a parte, in modo tale da poterlo sempre rintracciare all’indirizzo aggiornato anno per anno.

Farmaci, dal 1° gennaio 2008 solo scontrini perfettamente “parlanti”
Escono completamente di scena gli scontrini relativi all’acquisto di farmaci non pienamente “parlanti”. L’Agenzia esclude infatti l’eventualità di utilizzare l’autocertificazione per quelli privi di codice fiscale, anche se riportano le informazioni relative a natura, qualità e quantità del bene. Gli scontrini emessi a partire dal 1°
gennaio 2008, dunque, sono considerati validi ai fini della detrazione solo se completi di tutte le caratteristiche richieste (natura, qualità, quantità dei medicinali e codice fiscale).

Universitari in affitto con sconto, ma l’alloggio deve essere in Italia
Detrazione per studenti in affitto estesa ad alcuni tipi di contratti di ospitalità ma off limits se l’alloggio si trova all’estero. Lo sconto – pari al 19% su un importo massimo di 2.633 euro – riconosciuto agli universitari iscritti presso un ateneo situato in un Comune distante almeno 100 chilometri da quello di residenza, e comunque in una provincia diversa, si applica infatti a patto che l’alloggio si trovi in Italia.

Frequenza di università privata, detrazione in linea con la statale
La circolare ribadisce inoltre che le spese per la frequenza di istituti o università private danno diritto alla detrazione entro i limiti stabiliti per le tasse e i contributi versati a istituti statali. Il tetto entro cui calcolare lo sconto è dunque costituito dalla misura massima delle tasse fissata dall’università pubblica di riferimento in relazione al corso frequentato.

Previdenza complementare, istruzioni per la deduzione
Infine, in presenza di contributi e premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari il contribuente che vuole dedurre lo stesso tipo di onere escluso dal sostituto dal sostituto d’imposta e risultante dal Cud deve indicare e sottoscrivere sul documento di spesa la circostanza che l’importo non è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente. Sarà cura del Caf informare correttamente il contribuente riguardo ai presupposti che legittimano la deduzione. Il testo completo della circolare n. 18/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione Circolari e Risoluzioni.

Fonte: Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate

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