La notizia della giornata è l’arrivo da San Marino di un dossier contenente circa duemila nominativi di cittadini italiani sospettati di aver riciclato più di 100 milioni di euro attraverso una società sammarinese finita nel mirino della Guardia di Finanza. Vediamo in concreto a cosa vanno incontro tali soggetti secondo la normativa di riferimento per l’antiriciclaggio che è il Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231.
Tale decreto ha attuato dal 29 dicembre 2007 una rivoluzione in campo sanzionatorio, rispetto alla normativa precedente.
Sono state aumentate le tipologie sanzionabili in relazione, anche, ai più numerosi adempimenti antiriciclaggio, arrivando fino a dodici fattispecie penalmente rilevanti (con dieci ipotesi delittuose e due reati contravvenzionali) e a ventuno illeciti amministrativi, con un deciso inasprimento delle sanzioni pecuniarie, praticamente generalizzato, oltre alla sanzione prevista per la mancata osservazione della normativa sulla Privacy.
Un reato contravvenzionale, previsto nella precedente normativa, è stato depenalizzato e riguarda l’omessa istituzione dell’Archivio Unico Informatico che fino al 28 dicembre 2007 era sanzionata con l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da € 5.164,57 ed € 25.822,84.
In merito alla procedura di applicazione delle sanzioni amministrative, si prevede che per le stesse si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma il pagamento in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo), previsto dall’art. 16, si applica solo per le violazioni relative al divieto di uso di denaro contante e titoli al portatore ovvero di mancata apposizione della clausola di non trasferibilità, se obbligatoria il cui importo non sia superiore a 250.000 euro.
Legge 689/81 – Art. 16 – Pagamento in misura ridotta – E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Il pagamento in misura ridotta (oblazione) non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione della stessa natura, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.
Un’importante novità è la specifica sanzione penale di tipo contravvenzionale comminabile al cliente del professionista qualora non fornisca o fornisca false informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; naturalmente il professionista che possa dimostrare che la sua violazione sia determinata dall’altrui inganno, non subirà alcuna conseguenza sanzionatoria, come previsto dall’art. 48 del Codice Penale:
C.P. Art. 48: Le disposizioni (….) si applicano anche se l’errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall’altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l’ha determinata a commetterlo.
L’accertamento e la contestazione degli illeciti di natura amministrativa sono affidati all’UIF, alle autorità di vigilanza, alla Guardia di Finanza e alla DIA, ognuno per i propri compiti e attribuzioni, mentre l’irrogazione delle sanzioni amministrative è di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che provvede con decreto e, per alcuni soggetti e per specifiche violazioni, provvedono la Banca d’Italia, la Consob e il Ministero delle Attività Produttive, oltre al Garante per la Privacy.
La procedura per l’irrogazione delle sanzioni penali è disciplinata dal codice di procedura penale, mentre alle violazioni di natura amministrativa si applica, come già detto, la procedura prevista dalla legge 689/1981.
La suddetta legge prescrive che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente sia al trasgressore sia alla persona coobbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è stato possibile eseguire la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Il mancato rispetto del termine prescritto comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione e la decadenza per l’amministrazione dal diritto di esigere la sanzione pecuniaria.
Il soggetto che ha accertato la violazione antiriciclaggio deve inviare il relativo verbale al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) competente, come già detto, per l’irrogazione delle sanzioni.
L’autore della violazione può entro trenta giorni (sessanta se residente all’estero) dalla contestazione presentare memorie difensive e chiedere un’audizione personale.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze dopo aver sentito gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed analizzato i documenti inviati e gli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento circa la sussistenza dell’illecito emette il decreto con il quale irroga la sanzione pecuniaria e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione e la comunica all’organo che ha redatto il rapporto.
Competente per decidere dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento delle sanzioni è il Tribunale e non il Giudice di Pace, trattandosi di norme di tipo valutario (Cass. Sez. 2, sentenza n. 11408 del 16.05.2006)
Si elencano di seguito le sanzioni, sia penali sia amministrative, rimandando ad una successiva pubblicazione l’approfondimento per l’analisi giuridica dettagliata di ogni singola sanzione, con appunti di prassi e giurisprudenza, e con la spiegazione completa e dettagliata della procedura di accertamento, irrogazione e contestazione delle sanzioni amministrative, secondo la legge 689/1981, le cui disposizioni, come si è già avuto modo di sottolineare, sono applicabili anche a quelle previste dalla normativa antiriciclaggio.
Si fa presente che nella tabella delle sanzioni amministrative il limite => a 5.000 euro e => a 2.000 euro, sono in vigore dal 30 aprile 2008 e sostituiscono il precedente limite > di 12.500 euro in vigore fino al 29 aprile 2008.
Il nuovo sistema delle sanzioni penali
REATO |
VIOLAZIONE COMMESSA |
SANZIONE PENALE |
Delitto |
Inosservanza dell’obbligo d’identificazione della clientela |
Multa da 2.600 euro a 13.000 euro |
Delitto |
Omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale è eseguita l’operazione |
Reclusione da sei mesi a un anno e multa da 500 a 5.000 euro |
Delitto |
Omessa, tardiva o incompleta registrazione negli archivi informatici e cartacei |
|
Aggravante |
Le tre precedenti violazioni se attuate con mezzi fraudolenti |
Raddoppio della sanzione prevista nelle tre precedenti violazioni |
Delitto |
Omesse comunicazioni delle infrazioni antiriciclaggio da parte degli organi di controllo e vigilanza |
Reclusione fino ad un anno e multa da 100 euro a 1.000 euro |
Delitto |
Omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei rapporti continuativi |
Multa da 2.600 euro a 13.000 euro |
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Carte di credito o di pagamento e qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro, all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi: |
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro |
Delitto |
idem: |
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro |
Delitto |
idem: |
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro |
Delitto |
idem: |
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro |
Delitto |
idem: |
Reclusione da uno a cinque anni e multa da 310 euro a 1.550 euro |
Contrav- |
Omesse o false informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, fornite dal cliente |
Arresto da sei mesi a tre anni e ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro |
Contrav- |
Violazione del divieto di comunicazione al cliente e/o a terzi dell’avvenuta segnalazione e/o del relativo flusso di ritorno |
Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro |
Il nuovo sistema delle sanzioni amministrative
SOGGETTI |
VIOLAZIONE COMMESSA |
SANZIONE AMMINISTRATIVA |
Società di gestione strumenti finanziari; intermediari finanziari di 1° e 2° livello e assicurativi; società di revisione |
Inosservanza delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore relative agli adempimenti di adeguata verifica del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni |
Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro |
Medesimi soggetti di cui sopra |
Inosservanza dell’obbligo di formazione del personale |
Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro |
Medesimi soggetti di cui sopra |
Inosservanza della verifica della completezza dei dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi |
Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro |
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio |
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta emesso dall’UIF |
Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro |
Intermediari finanziari di 1° livello e società fiduciarie; società di revisione; soggetti: offrenti l’utilizzo di giochi telematici |
Omessa istituzione dell’Archivio Unico Informatico (AUI) |
Sanzione pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro. |
Professionisti e revisori contabili; |
Omessa istituzione del registro della clientela (anche se non specificatamente prevista, si ritiene estendibile la sanzione anche all’omessa istituzione dell’archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, alternativo al registro della clientela, e al fascicolo del cliente) |
Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro |
altri soggetti (esclusi offrenti l’utilizzo di giochi telematici) |
Mancata adozione delle modalità di registrazione specificatamente previste |
Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro |
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio |
Omessa segnalazione di operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) |
Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata. |
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio |
Mancato rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF |
Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro |
Chiunque |
Trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli a portatore tra soggetti diversi, con valore dell’operazione, anche se frazionata, => a 5.000 euro |
Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. |
Chiunque |
Emissione di assegni bancari o postali per importi => di 5.000 euro senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità |
Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. |
Chiunque |
Emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l’incasso a banche o Poste Italiane |
Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito |
Chiunque |
Emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità |
Sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito. |
Chiunque |
Possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo => a 5.000 euro |
Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo |
Chiunque |
Mancata estinzione o riduzione del saldo entro il 30/06/2009 dei libretti dei deposito al portatore |
Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo |
Chiunque |
Mancata comunicazione alla banca o a Poste Italiane Spa dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento dei libretti di deposito al portatore |
Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo |
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio |
Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni relative all’uso del denaro contante e di titoli al portatore di cui hanno avuto notizia (elencate nelle sette precedenti violazioni) |
Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto |
Chiunque |
Trasferimento di denaro contante per importi => a 2.000 euro effettuato per il tramite di Money transfer |
Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito |
Chiunque |
Trasferimento di denaro contante per importi => a 2.000 e < a 5.000 euro, effettuato per il tramite di Money transfer, non documentati |
Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo trasferito |
Chiunque |
Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia |
Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo |
Chiunque |
Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri |
Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo |
Tutti i soggetti destinatari delle norme antiriciclaggio |
Inosservanza dell’obbligo di fornire al cliente l’informativa sulla privacy comprensiva delle finalità legate alla normativa antiriciclaggio (Art. 13, D.Lgs. 196/2003) |
Sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro, aumentata dei 2/3, da 5.000 a 30.000 euro, in caso di dati sensibili o giudiziari. Si può elevare fino al triplo in ragione delle condizioni economiche del contravventore. |