Riqualificazione Energetica: entro il 31 marzo le comunicazioni

I contribuenti che intendono beneficiare della detrazione d’imposta del 55% ai fini Irpef o Ires per le spese di riqualificazione energetica degli edifici devono obbligatoriamente comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nel periodo d’imposta 2009 entro il prossimo 31 marzo 2010, qualora gli interventi non siano ancora terminati alla data del 31 dicembre 2009.
La comunicazione non deve essere inviata nel caso di lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta, né con riferimento ai periodi dimposta in cui non sono state sostenute spese.

L’invio telematico del modello IRE entro il 31 marzo 2010
La detrazione del 55% per la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico degli edifici è attualmente in vigore per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per:
– interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti;
– interventi sull’involucro di edifici esistenti;
– interventi di installazione di pannelli solari;
– interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet il modello da compilare e il software per effettuare l’invio telematico dei dati.
Le istruzioni per la compilazione del modello specificano che lo scopo dell’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate è quello di comunicare l’ammontare delle spese sostenute in ogni periodo d’imposta per consentire il monitoraggio dell’onere a carico di ogni bilancio erariale derivante dalla detrazione di imposta.
La comunicazione va inviata relativamente alle spese sostenute nel 2009 per lavori che proseguono oltre il 31 dicembre 2009. Se le spese sono sostenute da più di un proprietario o detentore dell’immobile oggetto di intervento, la comunicazione può essere trasmessa soltanto da uno di essi.

La comunicazione non va, invece, inviata nei seguenti casi:
– qualora i lavori iniziati nel 2009 o in anni precedenti e proseguiti nel 2010 non abbiano avuto il sostenimento di spese nel corso dell’anno solare 2009;
– qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel periodo d’imposta 2009;
– qualora i lavori siano iniziati in anni precedenti al 2009 e conclusi nel periodo d’imposta 2009.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. La scadenza dell’invio telematico, per tali soggetti, coincide con il 90° giorno successivo al termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese per interventi non ancora conclusi a quella data.

La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo 2010 direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato. Per le spese che saranno sostenute nel 2010 relativamente a lavori che proseguiranno anche nel 2011 dovrà essere presentata una nuova comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011.

Si evidenzia che l’adempimento in esame non sostituisce in alcun modo l’ulteriore obbligo previsto per fruire della detrazione del 55% consistente nella trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web, dei dati relativi agli interventi realizzati.

Il divieto di cumulo della detrazione del 55% con altri contributi comunitari, regionali o locali
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente con la R.M. n.3/10 sulla compatibilità della detrazione del 55% con specifici contributi per i medesimi interventi disposti da Regioni, Province e Comuni.
L’art.6, co.3 del D.Lgs. n.115/08 dispone che, dal 1/01/09, gli strumenti di incentivazione attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica non siano cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi.

Il Ministero dello sviluppo economico ha chiarito che la detrazione del 55% è riconducibile fra gli strumenti di incentivazione attivati dallo Stato.
Pertanto, il contribuente che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, sostenga spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, dovrà scegliere se beneficiare della detrazione ai fini Irpef/Ires ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.

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