REI, reddito di inclusione: le domande dal 1 dicembre 2017

L’INPS ha pubblicato la circolare di istruzioni operative sul Reddito di inclusione (ReI) istituito dal decreto n.147 2017.  Il documento inoltre illustra  il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà,  e la conseguente rideterminazione del Fondo povertà a decorrere dall’anno 2018. Tale fondo ammonta per il 2018 a oltre 1500 milioni di euro e riassorbe le dotazioni di ASDI,  SIA e Carta Acquisti.

Il ReI è una misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale  commisurata alla  situazione economica dei nuclei familiari e richiede la adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

Il ReI  è composto da:

a)   un beneficio economico (circa 3000 euro annui , minimi, riparametrati sulla base  dei componenti del nucleo familiare con limite massimo pari all’assegno sociale  448 euro mensili);

b)   una componente di servizi alla persona,  descritta in un progetto personalizzato a cura dei servizi sociali territoriali, che puo comprendere anche un  programma di ricerca di occupazione per il capofamiglia.

Il nucleo familiare beneficiario del ReI deve attenersi a quanto previsto nel progetto personalizzato, pena l’applicazione delle sanzioni. Ulteriori sanzioni sono previste anche in caso di dichiarazioni false in sede di presentazione della DSU.

Il ReI è compatibile, entro determinati limiti, con lo svolgimento di attività lavorativa. Tale reddito, in quanto prestazione assistenziale,  è escluso da tassazione.

Non è cumulabile con NASPI e altri ammortizzatori sociali.

I requisiti per il REI prevedono un ISEE inferiore a 6000 euro  quindi ampliano l’accesso rispetto al SIA , che era garantito ai nuclei con ISEE inferiore a 3000 euro.

Il ReI è erogato dall’INPS mediante l’utilizzo di una carta di pagamento elettronica, denominata “Carta ReI”( emessa da Poste Italiane spa)  previa presentazione di apposita domanda (i modello è allegato alla circolare ) e della dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno, per la durata massima di 18 mesi continuativi. Puo essere richiesto dopo 6 mesi di interruzione per un  ulteriore  periodo di 12 mesi.  Per chi già riceveva il SIA saranno sottratte le eventuali mensilità percepite.

 La domanda puo essere presentata a partire dal 1 dicembre 2017  utilizzando il modulo allegato alla circolare .

A far data dal 1° gennaio 2018, il SIA non è più riconosciuto. Poiché il riconoscimento del beneficio decorre dal bimestre successivo a quello di presentazione della domanda, successivamente al 31 ottobre 2017 le domande di SIA non potranno più essere presentate.

Per l’anno 2018, inoltre, in fase di avvio del REI,  l’INPS dispone il versamento del beneficio economico anche in assenza della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato che però  dovra essere effettuata  entro sei mesi dal mese di prima erogazione.

Coloro che, alla data del 1° dicembre 2017, stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente domanda di REI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico. A coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017, e che siano in possesso dei requisiti per la richiesta del ReI, l’INPS  verserà  un bimestre aggiuntivo, al fine di permettere la richiesta del ReI  interruzione nelle erogazioni.

Anche ASDI e Carta acquisti cesseranno la validità dal 1.gennaio 2018.  Sono fatti salvi coloro che hanno maturato i requisiti richiesti entro la stessa data.

La circolare  172/2017 si occupa  inoltre in dettaglio dei seguenti argomenti :

Quadro normativo  del Reddito di inclusione REI
1.  Destinatari e requisiti 1.1.Requisiti di residenza e di soggiorno. 1.2.Requisiti familiari. 1.3.Requisiti economici.
2.  Decorrenza e durata.
3.  Misura.
4.  Modalità di presentazione della domanda.4.1.Punti per l’accesso.
5.  Riconoscimento del ReI.
6.  Erogazione del ReI. 6.1. Assegni per nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni. 6.2.Agevolazioni alle famiglie economicamente svantaggiate.
7.  Valutazione multidimensionale del bisogno.
8.  Progetto personalizzato.
9.  Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa.
10. Sanzioni: decurtazioni, sospensioni e decadenza. 10.1.Sanzioni per mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti dal progetto personalizzato.
10.2.Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l’impiego. 10.3.Sospensione per mancato rispetto del progetto personalizzato. 10.4.Sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci in sede di DSU. 10.5.Irrogazione delle sanzioni e recupero dell’indebito.
11.  Regime fiscale
12.  Disposizioni finanziarie e monitoraggio della spesa. 12.1 Disposizioni finanziarie per le amministrazioni pubbliche.
13.  Regime transitorio.
14.  Riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. 14.1. SIA  14.2. ASDI. 14.3. Carta acquisti.

Fonte: Inps

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