Regime fiscale del reddito di lavoro per soggetti frontalieri in Svizzera

Con la conversione del decreto fiscale 193/2016 collegato alla Legge di stabilità 2017, il Senato ha approvato un Ordine del Giorno con il quale si “impegna il Governo a considerare frontalieri di fascia coloro che risiedono in uno dei comuni indicati nei decreti inerenti il ristorno previsto dall’accordo sui frontalieri ITA-CH che si recano per lavoro in uno dei Cantoni Vallese-Ticino-Grigioni.” Gli articoli 1 e 2 dell’Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 3 ottobre 1974, prevedono che “I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una  attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta.”

La qualificazione di “frontaliero” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente.

Pertanto, solo qualora il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri,si dovrà applicare l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con la Confederazione Svizzera. In tale ultima ipotesi, l’Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e applica la franchigia di € 7.500, prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera. Riconosce, inoltre, il credito per le imposte pagate all’estero ed, in particolare il credito sarà riconosciuto riducendo l’imposta estera in misura corrispondente al reddito all’estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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