Principi contabili internazionali Il primo focus è sulle rimanenze

Cominciamo a trattare i singoli Ias/Ifrs. Seguiremo la numerazione degli standard, con qualche eccezione
Diamo inizio all’analisi dei vari principi contabili internazionali. Andremo per ordine. Seguiremo la numerazione dagli Ias/Ifrs, con qualche eccezione:
– la “presentazione del bilancio” (Ias 1) sarà trattata alla fine, dopo avere affrontato le regole che si applicano alle diverse voci che lo compongono (prima il contenuto, poi il contenitore);
– stesso discorso (e stesso motivo) anche per gli Ias 7, (“Rendiconto finanziario”), 8 (“Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori”), 10 (“Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio”), 12 (Imposte sul reddito);
– attività e passività finanziarie “coinvolgono” più standard, che verranno affrontati insieme.

Fatte queste doverose premesse, scorrendo l’elenco dei principi contabili, quello delle “rimanenze” è il primo “tema” ad essere trattato. E da queste cominciamo. Con l’avvertenza metodologica (valida anche per i successivi interventi) che la trattazione dei singoli argomenti sarà condotta avvalendosi di slide (convertite in pdf), con la parte testuale (l’articolo vero e proprio) nella quale la discussione sarà condotta in termini generali e in modo da evidenziare (quando presenti) le differenze rispetto al trattamento contabile dettato dai principi nazionali.
 
Da questo punto di vista in particolare, sulle rimanenze c’è poco da dire. Differenze rispetto alle corrispondenti regole “italiane”, sostanzialmente, non ve ne sono (con una “rilevante” eccezione): la valutazione deve avvenire al minore fra il valore netto di realizzo e il costo, analogamente a quanto previsto dall’articolo 2426 del codice civile, in base al quale “Le rimanenze di magazzino vanno valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato”. Valore di mercato che l’Oic 13 identifica, per i prodotti in corso di lavorazione, i semilavorati, i prodotti finiti e le merci destinate alla vendita, proprio nel valore netto di realizzo e, cioè, nel prezzo di vendita nelle normali condizioni di gestione, al netto dei costi di completamento e dei costi diretti di vendita che possono ragionevolmente prevedersi.
 
Si è detto, però, di un’unica ma rilevante eccezione: lo Ias 2 non ammette il Lifo (last in first out) fra i metodi utilizzabili per la determinazione del costo dei beni fungibili. Il motivo è intuibile: quale capacità predittiva potrebbe avere una voce di bilancio valorizzata a importi non aggiornati?
 
Prima di chiudere, una notazione che trae spunto dallo Ias 2 ma che assume una significatività generale. Nell’ultimo intervento, o meglio, nelle slide allegate all’ultimo intervento, si è fatto cenno ai cambiamenti in corso relativi al fair value. Lo Iasb sta cercando di eliminare veri e propri bug rappresentati da regole per la sua individuazione troppo disperse fra i vari standard contabili e, soprattutto, dalla difficoltà nel cogliere a pieno il suo significato. E’ il valore di mercato? E’ un exit price? Un entry price?
 
Concettualmente il Board aveva tentato di svincolarsi da tutto ciò, guardando la faccenda né dal punto di vista del venditore, né da quello del compratore. Il fair value – per come lo conosciamo ancora oggi – è il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. Cioè?
 
Lo Ias 2, al paragrafo 7, nel tracciare la differenza fra il “valore equo” e il “valore netto di realizzo” è emblematico dello sforzo richiesto per la misurazione del primo: “Il valore netto di realizzo fa riferimento all’importo netto che l’entità si aspetta di realizzare dalla vendita delle rimanenze nel normale svolgimento dell’attività. Il fair value riflette l’importo per il quale la stessa rimanenza potrebbe essere scambiata sul mercato tra compratori e venditori consapevoli e disponibili. Il primo è un valore specifico dell’entità; il secondo non lo è. Il valore netto di realizzo per le rimanenze può non essere uguale al fair value al netto dei costi di vendita”.
 

Fonte : IlFiscoOggi

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