Premi di produttività “leggeri”. Il recupero sarà senza affanni

Il credito del dipendente, per il 2008 e 2009, sarà "monetizzato" con la prossima dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi 2011 avrà una guest star. Con il 730 o l’Unico del prossimo anno, infatti, i lavoratori dipendenti potranno recuperare la maggiore Irpef pagata nel 2008 e 2009 sui compensi per gli incrementi di produttività, assoggettabili all’imposta sostitutiva del 10%. Una tassazione agevolata applicabile, per il 2009 e il 2010, anche alle retribuzioni incassate a titolo di straordinario, lavoro notturno e turni, purchè le prestazioni lavorative alla base siano collegate a un incremento della produttività dell’impresa. I chiarimenti sono contenuti, rispettivamente, nelle circolari n. 48/E e n. 47/E del 27 settembre; quest’ultima redatta in "collaborazione" fra Agenzia delle Entrate e ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Recupero senza affanni (circolare n. 48/E)
Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, al posto della tassazione ordinaria, sui compensi agevolabili del 2008 e del 2009, le strade che si aprivano al dipendente erano quelle della dichiarazione integrativa o dell’istanza di rimborso (risoluzione 83/2010). Strade percorribili non senza difficoltà, legate, soprattutto, ai tempi occorrenti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il recupero. Da qui la "scorciatoia": il datore di lavoro indicherà nel Cud 2011 le somme "agevolabili" erogate nel 2008 e nel 2009, così da consentire al dipendente di recuperare il proprio credito con la dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo anno.
Una soluzione, questa, che costituisce un punto di incontro fra esigenze di semplificazione (sollecitata da associazioni dei datori dei lavoro, sindacati e consulta dei Caf) e necessità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria (il datore di lavoro, a tale scopo, dovrà riportare nel Cud 2011 anche gli importi che eventualmente abbia già certificato al dipendente, per consentirgli il recupero secondo quanto illustrato nella risoluzione 83/2010).

La circolare n. 48/E si è soffermata anche su un altro punto: il regime fiscale applicabile alle somme erogate a seguito dello sgravio contributivo concesso sulle retribuzioni variabili da contrattazione di secondo livello, introdotto in via sperimentale per il triennio 2008-2010 dalla legge 247/2007.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato come le somme restituite ai dipendenti in seguito alla comunicazione dell’Inps di ammissione al beneficio vadano considerate reddito (appunto, di lavoro dipendente), da tassare separatamente, per la contribuzione degli anni precedenti, oppure, se ammissibili al beneficio, con l’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Straordinario sì, purchè produttivo (circolare n. 47/E)
Anche il documento di prassi emanato congiuntamente con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali va ad integrare quanto già indicato con la risoluzione n. 83/E. Come anticipato, è stato rimarcato, a scanso di equivoci, che l’apertura dello straordinario (nelle sue varie forme), erogato nel 2009 e nel 2010, alla tassazione ridotta è comunque subordinata alla circostanza che la prestazione di lavoro sottostante sia tesa a "incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa".

Sarà, in ogni modo, la stessa azienda a "certificare" il nesso fra lavoro straordinario (o supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e incremento di produttività, con, ad esempio, una dichiarazione attestante che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.

Un discorso, quello fatto finora, che può estendersi pari pari anche alle retribuzioni relative al lavoro notturno e a quello organizzato su turni. Retribuzioni tassabili al 10% a condizione che la prestazione sia funzionale a un incremento di produttività aziendale e che tale circostanza sia attestata dallo stesso datore di lavoro.

Fonte : IlFiscoOggi

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