Per le notifiche a società, sede legale ed effettiva sono pari

La notificazione nei confronti di persone giuridiche è valida anche se eseguita presso una sede effettiva che sia diversa da quella legale. Nel luogo di consegna, è abilitato a ricevere l’atto qualunque soggetto legato da un particolare rapporto con l’ente, salva la dimostrazione, da parte del destinatario, che il consegnatario non era idoneo a ricevere l’atto notificato.
Questi, in estrema sintesi, gli importanti chiarimenti forniti dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 24622 del 3 ottobre 2008.

Una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Genova una cartella esattoriale, recante carico tributario derivante da un avviso di rettifica Iva relativo al 1994, in precedenza notificato e non impugnato.
Il giudice accoglieva il ricorso, con decisione che veniva confermata in appello dalla Ctr.

In particolare, quest’ultima, riteneva di dover confermare il decisum di primo grado che aveva disposto per l’annullamento della cartella esattoriale, in prima battuta in accoglimento dell’eccezione preliminare secondo cui l’avviso di accertamento presupposto della cartella non era stato regolarmente notificato a mani delle persone abilitate alla ricezione ai sensi dell’articolo 145 del Codice di procedura civile.
Nello specifico, i giudici della Commissione regionale avevano espresso l’avviso che la notifica dell’atto tributario era da ritenersi nulla, in quanto effettuata a mani di un socio e non già di alcuno dei soggetti contemplati nella richiamata disposizione dell’articolo 145 Cpc.

La parte pubblica impugnava in sede di legittimità la pronuncia di seconde cure.

Nella sentenza in rassegna, la Corte di cassazione ha ritenuto che i giudici tributari di appello abbiano fornito una interpretazione del caso non coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Secondo il collegio di piazza Cavour, infatti, la ricostruzione ermeneutica della fattispecie deve essere effettuata partendo da quanto stabilito dall’articolo 46 del Codice civile.

La regola fissata da tale norma – ai sensi della quale, laddove la sede legale della persona giuridica (risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto) sia diversa da quella effettiva,

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *