Parere favorevole del senato: il decreto 70/2011 è legge

Crediti d’imposta per la ricerca scientifica e, al Sud, per le nuove assunzioni e gli investimenti in beni strumentali. E poi, tante semplificazioni: addio alla comunicazione preventiva per le ristrutturazioni edilizie, nuovi limiti per il regime di contabilità semplificata, misure cautelari più mirate. Sono alcuni dei contenuti del Dl 70/2011, ora convertito in legge.

Credito di imposta per la ricerca scientifica
Alle imprese che finanziano negli anni 2011 e 2012 progetti di ricerca scientifica in favore di Università o altri enti pubblici, spetta un credito d’imposta pari al 90% dei maggiori investimenti effettuati rispetto alla media del triennio 2008-2010.

Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, nei 12 mesi successivi all’entrata in vigore del decreto, lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" nelle regioni del Sud, determinando incremento della base occupazionale rispetto al numero dei lavoratori impiegati nei 12 mesi precedenti, spetta un credito d’imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi (ovvero 24, in caso di lavoratori "molti svantaggiati") successivi all’assunzione.
L’agevolazione è calcolata in base alla differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e quello dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
Rifinanziato il credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in alcune aree svantaggiate del Mezzogiorno, già previsto dalla Finanziaria 2007. Il bonus è commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta.

Semplificazione fiscale

  • Gli accessi presso le imprese vanno coordinati tra i vari organi accertatori (Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza, Inps, Monopoli di Stato, Ispettorati del lavoro) e unificati; non possono avere cadenza inferiore al semestre. Il personale della Guardia di finanza deve eseguire gli accessi in borghese. Le verifiche presso le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi non possono durare più di 15 giorni lavorativi, contenuti al massimo in un trimestre
  • I lavoratori dipendenti e i pensionati non devono più comunicare ogni anno al sostituto d’imposta i dati per ottenere le detrazioni per i familiari a carico
  • E’ abolita la comunicazione di inizio lavori per ottenere la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Nelle fatture dei lavori eseguiti, non è più necessaria l’indicazione separata del costo della manodopera impiegata
  • Le imprese in contabilità semplificata possono dedurre le spese fino a 1.000 euro relative a corrispettivi periodici, per servizi a cavallo di due annualità, nel periodo d’imposta in cui ricevono la fattura
  • E’ eliminato l’obbligo di monitoraggio previsto dallo "spesometro" per i pagamenti over 3.600 euro effettuati con carte di credito, debito o prepagate. L’operazione – è previsto nella manovra per la stabilizzazione – sarà comunicata dagli operatori finanziari
  • Gli uffici finanziari e gli enti previdenziali non possono chiedere ai cittadini informazioni già in loro possesso
  • Il contribuente può trasformare la richiesta di rimborso fatta in dichiarazione in richiesta di credito d’imposta da utilizzare in compensazione; a tale scopo, deve presentare un’altra dichiarazione entro 120 giorni dal termine ordinario
  • I versamenti e gli adempimenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo, anche quando possono essere effettuati soltanto in via telematica
  • Il regime di contabilità semplificata è esteso alle imprese di servizi con ricavi fino a 400mila euro e alle altre imprese con ricavi fino a 700mila euro
  • Abolito l’obbligo di compilare la scheda carburante in caso di pagamento esclusivo con carte di credito, di debito o prepagate
  • Sospesa per 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione l’esecuzione forzata degli accertamenti esecutivi
  • Per gli accertamenti non definitivi, gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo sono ridotti dalla metà a un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati
  • Cambiano gli importi minimi dei debiti tributari per i quali è possibile iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, nonché procedere a espropriazione immobiliare. Niente ipoteca sull’abitazione principale né espropriazione se i crediti sono inferiori a 20mila euro e il ruolo è contestato o ancora contestabile in giudizio. Negli altri casi, le procedure non sono attivabili per crediti inferiori a 8mila euro.
    Prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l’agente della riscossione deve avvisarlo, notificandogli apposita comunicazione, che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, procederà con l’iscrizione.
    Se i debiti sono inferiori a 2mila euro, prima di intraprendere azioni cautelari ed esecutive, l’agente della riscossione deve inviare due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi l’uno dall’altro.
    In caso di cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili, il debitore non deve effettuare alcun pagamento né all’agente della riscossione né al Pubblico registro automobilistico
  • A partire dai ruoli consegnati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in caso di cartella scaduta, gli interessi di mora non vanno più calcolati anche sulle sanzioni e sugli interessi presenti nella stessa cartella
  • Ridotta dal 3 all’1% la maggiorazione rispetto al tasso legale fissato annualmente dal ministero dell’Economia e delle Finanze, applicata agli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi.
  • Non è più necessario presentare apposita istanza per ottenere la possibilità di rateizzare in sei quote trimestrali le somme di importo minore (fino a 2.000 euro ovvero fino a 500 euro per i redditi soggetti a tassazione separata) dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni: il contribuente può operare la scelta autonomamente.
  • Innalzata a 10mila euro la soglia di valore dei beni d’impresa che è possibile eliminare dal ciclo produttivo attestandone la distruzione tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio
  • Innalzato a 300 euro l’importo massimo delle fatture che consente ancora di avvalersi dell’annotazione cumulativa, in un unico documento riepilogativo, delle fatture emesse e ricevute nel mese. La disciplina si applica anche alle autofatture
  • Concentrati in un’unica scadenza (il giorno 16 di ogni mese) i termini entro i quali gli enti pubblici devono effettuare i versamenti fiscali con il modello F24 EP
  • L’aliquota Iva del 10% per la somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili spetta per ogni singolo contratto fino a 480 metri cubi di gas somministrato, indipendentemente dal numero di utenze allacciate
  • Nuova possibilità per rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° luglio 2011. La perizia su cui applicare l’imposta sostitutiva va redatta e asseverata entro il 30 giugno 2012. Entro quella stessa data deve essere pagata l’imposta sostitutiva (per intero o la prima di tre rate annuali di pari importo). Dall’importo dovuto è possibile scalare l’imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni
  • Fissate nuove modalità per ottenere il riconoscimento della ruralità dei fabbricati a fini catastali. Gli interessati dovranno presentar all’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre prossimo, una domanda di variazione della categoria catastale (per l’attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per quelli ad uso strumentale), autocertificando che il fabbricato ha posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti necessari. Il territorio, entro il 20 novembre, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida la certificazione e attribuisce la categoria catastale richiesta. Se l’amministrazione non si pronuncia, il contribuente può assumere provvisoriamente per 12 mesi la categoria richiesta. Se entro il 20 novembre 2012 l’Agenzia del Territorio, con provvedimento motivato, disconosce l’attribuzione, il contribuente deve pagare le imposte non versate, gli interessi e le sanzioni raddoppiate. Le modalità applicative della disposizione saranno fissate con decreto ministeriale.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

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