Pagamento del Tfr ai superstiti. Non sempre serve la dichiarazione

Nel caso di morte del lavoratore in servizio, le somme maturate a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio competono ai superstiti individuati dalla legge (articoli 5, comma 1, Dpr 1032/1973, e 2122 del codice civile), per diritto proprio; nell’ipotesi di decesso dopo il collocamento a riposo, le stesse si trasmettono, invece, agli eredi secondo le norme che regolano la successione.
E’ quanto ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 36/E del 6 febbraio.

Ai sensi dell’articolo 48, comma 3, del Dlgs 346/1990, "I debitori del defunto…non possono pagare le somme dovute…agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, … e non è stato dichiarato per iscritto dall’interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione".
L’Amministrazione, su istanza dell’Inpdap, ha chiarito che il suddetto divieto non opera nei confronti dell’istituto previdenziale chiamato a liquidare le indennità di fine rapporto, nell’ipotesi di decesso del lavoratore, in favore dei superstiti che agiscano iure proprio.

Procediamo, comunque, per chiarezza espositiva, all’esame delle due distinte ipotesi.

Morte del dipendente statale in attività di servizio
Il Dpr 1032/1973 (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), all’articolo 5, comma 1 (come emendato dalla Corte costituzionale con la sentenza 243/1997), prevede, per l’ipotesi di morte del dipendente statale in attività di servizio, una riserva legale di destinazione dell’indennità di buonuscita in favore, nell’ordine, del coniuge superstite, degli orfani, dei genitori, nonché dei fratelli e delle sorelle, "a condizione che vivessero a carico del de cuius" (persone nei cui confronti il dipendente deceduto aveva obblighi alimentari).
Tali soggetti acquistano l’indennità iure proprio, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge. Il rapporto che intercorre tra i superstiti e l’ente previdenziale è autonomo e originario e non derivato, come il diritto di credito che possono vantare gli eredi secondo la disciplina propria delle successioni (cfr Consiglio di Stato, sezione VI, 1265/2006).

L’indennità spettante per diritto proprio non concorre a formare l’attivo ereditario (articolo 12, comma 1, lettera c), Dlgs 346/1990); la sua corresponsione è indipendente dall’accettazione dell’eredità, e l’ente previdenziale non è obbligato ad acquisire, prima di disporne il pagamento, il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell’interessato che non sussiste l’obbligo di presentarla (articolo 48, comma 3, Dlgs 346/1990).

La riserva legale di destinazione mira a garantire che sia realizzata la funzione di tipo previdenziale che il trattamento di fine rapporto è diretto ad assolvere: provvedere, dopo l’estinzione del rapporto di lavoro, al sostentamento del lavoratore e della famiglia, sopperendo alle difficoltà derivanti dal venir meno della retribuzione periodica.

In mancanza delle persone indicate dall’articolo 5, primo comma, le indennità di fine rapporto sono devolute secondo le norme della successione "mortis causa", tanto testamentaria che legittima (Corte costituzionale, 106/1996).
Ciò in quanto, il trattamento di fine rapporto ha "essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale", e le relative somme, di conseguenza, "entrano a far parte del patrimonio del dipendente prima della sua morte" (ex multis, Corte costituzionale, 458/2005).

In assenza dei superstiti, a favore dei quali opera la riserva legale di destinazione, la funzione previdenziale perde qualunque rilevanza, la natura retributiva si espande in tutta la sua portata, le indennità di fine rapporto si trasmettono agli eredi iure successionis e il loro pagamento è condizionato all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 48, comma 3, del Dlgs 346/1990.

Decesso del lavoratore dopo il collocamento a riposo
Nell’ipotesi di decesso del lavoratore dopo il collocamento a riposo, le somme maturate a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entrano a far parte dell’asse ereditario come ogni altro bene o diritto, e devono essere corrisposte agli eredi legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione.

L’istituto previdenziale, pertanto, prima di disporne il pagamento dovrà acquisire la prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di successione, oppure la dichiarazione da parte dell’interessato che non sussiste l’obbligo di ottemperare a tale adempimento.

Le conclusioni dell’agenzia delle Entrate sono in linea con le posizioni già assunte dal ministero delle Finanze con la risoluzione 192/1998.

Nuovo Fisco Oggi

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