Operazioni Iva

Per il 2010 l’adempimento sarà più leggero: soglia a 25mila euro e invio entro il prossimo 31 ottobre
Partenza soft per le comunicazioni delle operazioni rilevanti Iva. Il termine ultimo per il primo invio – quello per il periodo d’imposta 2010 – è fissato al prossimo 31 ottobre 2011 e non al 30 aprile, scadenza naturale una volta a regime. In più, per il suo “debutto”, l’adempimento scatterà solo per le fatture da 25mila euro in su.

Sono queste le principali indicazioni contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre, che dà attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3mila euro, introdotto dal Dl 78/2010.
 
Le regole a regime
L’obbligo, che ricade sui soggetti passivi Iva, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, con corrispettivi pari o superiori a 3mila euro (di imponibile, Iva esclusa). Se non c’è obbligo di emissione della fattura, il limite è elevato 3.600 euro (comprensivi di Iva). La comunicazione, telematica, va effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
 
A queste regole, base, il provvedimento ha aggiunto alcune indicazioni, che si muovono sulla strada della semplificazione dell’adempimento. Prima di tutto, per taluni tipi di contratti, caratterizzati dalla “continuità” della prestazione, è stato previsto che i 3mila euro vadano computati avendo riguardo al totale dei corrispettivi dell’anno solare. I contratti in questione sono l’appalto, la fornitura, la somministrazione e, in generale, tutti quelli da cui derivano corrispettivi periodici. Cosa simile avviene anche nel caso di più contratti fra loro collegati: per il calcolo dei 3mila euro vanno sommati i corrispettivi previsti per ognuno di essi.
 
Sulla stessa scia (quella del non inutile aggravio dell’adempimento) va anche un’altra previsione contenuta nel provvedimento: sono escluse dalla comunicazione le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. Il riferimento è, principalmente, alle operazioni con Paesi “black list” e a quelle che hanno per oggetto le comunicazioni all’Anagrafe tributaria imposte dall’articolo 7 del Dpr 605/1973 (tra le altre, le comunicazioni degli operatori finanziari, degli amministratori di condominio, quelle relative a contratti di assicurazione e di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas). Escluse dall’obbligo sono anche le importazioni e le cessioni all’esportazione (articolo 8, comma 1, lettere a e b, del Dpr 633/1972).
 
Il rodaggio
Come anticipato, per il primo anno di applicazione della norma (articolo 21 del Dl 78/2010), il 2010, la soglia è fissata a 25mila euro e la trasmissione ha scadenza il prossimo 31 ottobre. Ma c’è di più: la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette a obbligo di fatturazione. Un’esclusione temporanea che, in realtà, si estende anche oltre il 2010, arrivando a coprire le operazioni non soggette all’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011.
 
I dati da comunicare
La comunicazione è effettuata per via telematica, attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni. Gli elementi da indicare nella stessa sono:
  • l’anno di riferimento
  • la partita Iva o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente
  • per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l’attività esercitata e l’eventuale ditta, se persone fisiche, oppure la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, il domicilio fiscale l’attività esercitata, se soggetti diversi dalle persone fisiche
  • i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, l’Iva o l’indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; se non c’è l’obbligo di fattura, vanno indicati i corrispettivi comprensivi di Iva.
  • Fonte : IlFiscoOggi

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