Onlus, il contributo statale pro arte e cultura non è un passepartout

In tema di iscrizione all’anagrafe unica delle Onlus, il requisito dell’"esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale" (articolo 10, comma 1, lettera b), Dlgs 460/1997) deve essere letto nel senso di attività diretta "esclusivamente", e non "anche", nei confronti di soggetti svantaggiati.
Inoltre, con particolare riferimento al settore di attività definito di "promozione della cultura e dell’arte", gli apporti economici provenienti dall’amministrazione centrale dello Stato rilevano ai fini del riconoscimento della qualifica di Onlus, anche a prescindere dal requisito dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (articolo 10, comma 4), a patto che tali contributi siano riconosciuti in ragione della specifica attività svolta (cultura, arte). Non rilevano, pertanto, le provvidenze erogate sulla base di altri presupposti, quali ad esempio il mezzo utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria.
Così si è espressa la Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza 43/28/08 del 26 novembre.

La vicenda
Un’associazione riconosciuta, operante nel settore della radiodiffusione sonora di programmi autoprodotti a contenuto religioso, richiedeva l’iscrizione all’Anagrafe unica delle Onlus per il settore della promozione della cultura e dell’arte (articolo 10, comma 1, lettera a).
La direzione regionale della Lombardia, ritenendo non integrato il requisito dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, negava l’iscrizione, rilevando che il mezzo della radio non consente, di per sé, una selezione dei soggetti beneficiari, né si poteva ritenere integrata la giustificazione alla base della richiesta, atteso che le provvidenze per l’editoria (regolarmente percepite dall’Associazione) non erano state riconosciute alla stessa in considerazione dell’attività culturale svolta, bensì in ragione del mezzo utilizzato per svolgerla.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso proposto dall’Associazione, motivando nel senso che la norma in discussione prevede che l’ente richiedente "deve perseguire in via esclusiva il fine della solidarietà sociale e non già che le attività svolte devono essere destinate esclusivamente alle persone svantaggiate".
Con il successivo appello, l’agenzia delle Entrate ribadiva la correttezza dell’interpretazione della norma trasfusa nell’atto impugnato, mentre l’appellata richiedeva, tra l’altro, l’applicazione del comma 4 dell’articolo 10, in base al quale "si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale … le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali siano riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato", tali essendo le provvidenze per l’editoria percepite dall’Associazione.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello della direzione regionale.

La sentenza
Il collegio ha, innanzitutto, affrontato la questione dell’interpretazione del requisito dell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ricordando che lo stesso si considera integrato quando "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori (…) della promozione della cultura e dell’arte (…) non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti (…), ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (…)" (comma 2 dell’articolo 10).
La Commissione ha poi affermato che "la norma, definendo cosa si intende per finalità di solidarietà sociale, implicitamente determina la mancanza di tale finalità in tutte le attività che non siano dirette ad arrecare esclusivamente benefici a soggetti svantaggiati. Orbene un’attività non integra il requisito della solidarietà sociale quando è indifferenziatamente indirizzata alla collettività in violazione del divieto, posto dall’art. 10, di svolgere attività diverse da quelle ivi previste".
Ancora, i giudici d’appello hanno evidenziato che, nel caso di un’emittente radiofonica, la realizzazione della finalità di solidarietà sociale, non solo non è esclusiva, ma è addirittura accidentale, essendo rimessa al caso la circostanza che soggetti effettivamente svantaggiati ascoltino le trasmissioni e che ne traggano in qualche modo vantaggio.
Una tale interpretazione della norma è imposta dalla ratio della stessa. L’articolo 10, infatti, prevede dei requisiti particolarmente stringenti. Un tale livello di dettaglio (che giunge fino a individuare con precisione cosa debba intendersi per soggetti svantaggiati) si giustifica con la finalità di limitare l’accesso ai benefici fiscali legati alla qualifica di Onlus.

Per quanto riguarda gli apporti economici ricevuti dall’Associazione da parte dell’amministrazione centrale dello Stato, la Ctr analizza la natura delle provvidenze ai sensi della legge 223/1990, la quale ha la finalità di regolamentare e fornire sostegno alla radiodiffusione televisiva e sonora e, per quanto qui di interesse, prevede contributi economici a favore di emittenti radiofoniche "a carattere comunitario".
In particolare, si definiscono "a carattere comunitario" le emittenti radiofoniche che trasmettono programmi originali autoprodotti di tipo culturale, etnico, politico, religioso, con ciò intendendosi che tale definizione ben si adatta anche a emittenti i cui programmi abbiano, ad esempio, esclusivamente contenuto politico.
Ciò detto, le provvidenze riconosciute in ragione di tale carattere rivestito dall’Associazione, non sono riconducibili, a parere della Commissione, agli apporti economici di cui al comma 4, articolo 10, del Dlgs 460/1997. La norma, infatti, non consente il ricorso a interpretazioni estensive: perché le provvidenze rilevino, è necessario che le stesse siano riconosciute per la specifica attività svolta (cultura, arte) e non per il mezzo utilizzato. Se così non fosse, la finalità di selezionare gli enti fruitori dei benefici fiscali, sarebbe vanificata da un ampliamento, pressoché illimitato, degli enti ammessi all’iscrizione all’anagrafe.
Concludendo, il collegio ha affermato che "la tecnica legislativa utilizzata, che rimanda allo schema regola-eccezione, porta a ritenere che la regola sia l’esclusivo svolgimento di attività connotata dalla finalità di solidarietà sociale e l’eccezione la circostanza che per l’attività considerata siano riconosciuti contributi economici statali, nel qual caso si prescinde dalla valutazione dei soggetti beneficiari. Ora, ed al fine di salvaguardare la ratio della norma ed il logico equilibrio fra regola ed eccezione, il rapporto fra le due parti della disposizioni non può interpretarsi nel senso di estendere a dismisura attraverso l’eccezione (fino a perdere addirittura il legame con le attività di tipo culturale ed artistico) ciò che era stato grandemente limitato dalla regola".

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