Oneri detraibili e deducibili: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nessuno ostacolo alla detraibilità della commissione pagata all’agenzia immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale, anche se la fattura è saldata prima sia del preliminare sia del rogito.
E’ solo la prima risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate e contenuta nella circolare n. 39/E del 1° luglio; documento di prassi che si sofferma, chiarendole, su "questioni" sorte intorno alla deducibilità e alla detraibilità di determinate spese.

Alla cassa a proposta accettata
Al contribuente, come accade nella maggior parte dei casi, era stato presentato il "conto" all’accettazione della proposta di acquisto. Preliminare e rogito avevano visto la luce alcuni mesi dopo. L’Agenzia, ricordando che la detrazione (il 19% della spesa fino a 1.000 euro) è subordinata alla condizione che l’immobile sia acquistato e adibito ad abitazione principale, ha messo in evidenza come la conclusione dell’affare dia diritto all’acquirente di fruire del beneficio fiscale.

Casa che va, casa che viene. Col mutuo
Mutui e case si incrociano? Gli interessi si detraggono "da legge", ma sempre nel limite complessivo di 4mila euro l’anno. E’ sinteticamente la precisazione arrivata a proposito di questo quesito: quanti interessi può detrarre il coniuge che, avendo comprato casa e stipulato il relativo contratto di mutuo al 50%, dona poi la sua quota alla moglie acquistando, nello stesso anno, una nuova abitazione al 100%, accendendo un altro mutuo?
Come anticipato, il coniuge donante può continuare a detrarre gli interessi a suo carico sulla "prima" casa (50%) fino al momento in cui è rimasto comproprietario della stessa. Successivamente, ricorrendone ogni altro presupposto di legge, l’agevolazione si sposta sugli oneri finanziari pagati per il secondo mutuo. L’importo complessivo annuo della detrazione non può, in ogni caso, superare il limite di "spesa" di 4mila euro.

Si acquista e si ristruttura. L’interesse conta dall’"occupazione"
Se l’immobile da adibire ad abitazione principale una volta acquistato è soggetto a lavori di ristrutturazione edilizia (comprovata dalla concessione edilizia), gli interessi sul mutuo alleggeriscono la dichiarazione dei redditi (sempre il 19% su un importo massimo di 4mila euro) a partire dalla data in cui la casa è adibita a dimora abituale; condizione per adempiere alla quale il contribuente ha a disposizione due anni, in luogo degli ordinari dodici mesi.

La laurea estera non passa l’esame del Tuir
I contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero non rientrano fra le "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria" (articolo 15, comma 1, lettera e), del Tuir) e, perciò, non sono detraibili.

Ricovero in istituto di cura pagato dal familiare del disabile
I familiari di un portatore di handicap, che hanno sostenuto le spese mediche per il ricovero di quest’ultimo, possono dedurre gli importi versati all’istituto di cura anche se l’intestatario della fattura è il paziente ricoverato. Per fruire del beneficio fiscale, però, il familiare dovrà integrare la fattura annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto e documentare, in fase di controllo, il sostenimento della spesa. E’ la risposta dell’Agenzia sulla deducibilità delle spese mediche per ricovero, quando sono sostenute in parte dai familiari e in parte dal contribuente stesso o interamente dai familiari.

Fisioterapia detraibile con la prescrizione medica
E’ consentita la detraibilità delle spese sostenute per le prestazioni degli operatori abilitati alle professioni sanitarie riabilitative (podologo, fisioterapista, logopedista, terapista della psicomotricità dell’età evolutiva eccetera), a condizione che le stesse siano prescritte da un medico. L’Agenzia ribadisce quanto indicato nella circolare 17/2006 per le prestazioni rese da dietisti.

Bonus 55%: ricostruzione agevolata solo se fedele
In caso di ristrutturazione di une edificio con demolizione e ricostruzione, si può fruire della detrazione del 55% prevista per la riqualificazione energetica solo nel caso di fedele ricostruzione. Se la ricostruzione è con ampliamento, l’intervento è considerato nuova costruzione, e non spetta alcun beneficio fiscale. Se la ristrutturazione, invece, è senza demolizione ma con ampliamento dell’abitazione, la detrazione spetta soltanto per le spese riferibili alla parte esistente.

 
Fonte: Patrizia De Juliis da nuovofiscooggi.it
 
 

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