Omessa presentazione IVA: comunicazione per l’adempimento spontaneo

Con il Provvedimento di ieri, è stato affrontato il tema delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA o l’hanno presentata compilando solo il quadro VA. La legge di stabilità 2015 ha infatti previsto che un provvedimento del Direttore dell’Agenzia individui le modalità con le quali gli elementi e le informazioni relative alla presenza di una partita IVA attiva e della dichiarazione ai fini IVA siano messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

Il contribuente può così decidere di

  • presentare la dichiarazione IVA entro 90giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione
  • porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate con il ravvedimento operoso.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA, le informazioni in suo possesso relativamente alla presenza in Anagrafe tributaria, di una partita IVA attiva e della dichiarazione ai fini IVA per l’anno d’imposta 2015. Tali elementi sono forniti per segnalare la possibile mancata presentazione della dichiarazione ai fini IVA per l’anno d’imposta 2016, ovvero l’erronea presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA. I dati contenuti nelle comunicazioni:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • dichiarazione IVA presentata relativa all’anno d’imposta 2015;
  • dichiarazione IVA presentata relativa all’anno d’imposta 2016;
  • protocollo identificativo e data di invio delle dichiarazioni di cui sopra.

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2016 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 28 febbraio 2017, con il versamento delle sanzioni in misura ridotta. I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2016 con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima disposizione normativa.

Fonte: Fisco e Tasse

 

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