Nuove cartelle: sì alla rateazione anche se la prima è ancora in corso

Il contribuente che abbia una rateazione in corso può richiedere la dilazione anche per le cartelle di pagamento ricevute successivamente. Equitalia, con la direttiva DSR/MR/2009/03 dell’8 luglio, indica le modalità per concedere la seconda rateazione e per calcolare numero e importo delle rate. Le vie da seguire sono diverse a seconda che il debito complessivo (costituito dalla somma di quello della prima rateazione non ancora saldato e del nuovo) superi o meno la soglia dei 5mila euro.

Richiesta di rateazione per importi superiori a 5mila euro
Se il contribuente è una persona fisica o titolare di una ditta individuale in regime fiscale semplificato, deve presentare all’agente della riscossione l’istanza di rateazione, l’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’ultima rata scaduta della prima dilazione e la certificazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare. Poiché il documento ha validità annuale, non occorre presentarlo quando la nuova domanda viene consegnata entro dodici mesi dalla data di rilascio del precedente. In questo caso, il contribuente può comunque decidere di presentare una nuova certificazione Isee per segnalare un peggioramento della sua situazione economica.

Per valutare l’eventuale concessione della seconda rateazione e calcolare il numero e l’importo delle rate, Equitalia verificherà prima di tutto la regolarità dei pagamenti relativi alla prima dilazione e successivamente quantificherà il debito complessivo del contribuente, costituito dall’importo di quello della prima rateazione non ancora saldato (con eventuali interessi sia di rateazione che di mora) sommato al secondo (meno eventuali sgravi e/o pagamenti parziali, aggio, diritti di notifica della cartella, interessi di mora e spese esecutive).

Per il calcolo verrà utilizzata una griglia di differenti classi Isee, ciascuna delle quali corrispondente a una "soglia di accesso", cioè un importo a partire dal quale il contribuente viene considerato in condizioni di non poter pagare il proprio debito in un’unica soluzione, pertanto in situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Se, in base a tali parametri, la seconda dilazione viene approvata, numero e importo delle rate saranno calcolate in questo modo:

  • numero delle rate: rapporto tra debito complessivo e la "rata indicativa minima" (comunque non inferiore a 100 euro) della classe Isee a cui appartiene il contribuente
  • importo della rata: rapporto tra debito complessivo e numero della rate.

Stesso iter per le richieste di rateazione da parte delle restanti categorie giuridiche di soggetti(1). In questo caso, si applicheranno i parametri dell’Indice di liquidità [(liquidità immediata + liquidità differita) / passività corrente] che indica la capacità di un’impresa di far fronte ai propri impegni finanziari a breve con le proprie disponibilità liquide e dell’indice Alfa (debito complessivo / valore della produzione x 100) che individua in quale misura percentuale il debito complessivo incide sul valore della produzione.
Alla richiesta di dilazione andrà allegata la documentazione sullo stato economico-patrimoniale, a meno che la nuova istanza sia presentata entro sei mesi dalla data della documentazione prodotta per la prima istanza. Anche in questo caso, comunque, il contribuente è libero di presentare nuova documentazione se vuole evidenziare un aggravio della propria situazione finanziaria.

Richiesta di rateazione per importi fino a 5mila euro
Se il debito complessivo (dato dalla somma di quello rimanente dalla prima rateazione più quello relativo alla seconda) è uguale o inferiore a 5mila euro, quello pregresso non viene considerato e l’istanza va riferita solo al nuovo. Quindi, il contribuente può dilazionare i pagamenti in questo modo:

  • importi fino a 2.000 euro, massimo 18 rate
  • importi da 2.001 a 3.500 euro, massimo 24 rate
  • importi da 3.501 a 5.000 euro, massimo 36 rate.

Se il contribuente richiede la rateazione di una somma pari o inferiore a 5mila euro che, sommata a quello pregresso, fa "lievitare" il debito complessivo a una cifra superiore a 5mila euro, può seguire due vie:
1. l’accesso semplificato, considerando solo il nuovo debito
2. l’accesso ordinario, secondo le modalità viste per gli importi superiori a 5mila euro.
In entrambi i casi, comunque, andrà allegata copia dell’avvenuto pagamento dell’ultima rata scaduta relativa alla prima rateazione.

Infine, passa da 15mila a 25mila euro la soglia del debito per cui le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, i consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, le società di persone in contabilità ordinaria e semplificata, le ditte individuali in contabilità ordinaria, hanno l’obbligo di allegare alla richiesta di rateazione la comunicazione relativa alla determinazione degli indici di liquidità ed Alfa, sottoscritta dai professionisti abilitati. Tali soggetti possono, in alternativa, presentare l’atto costitutivo o lo statuto.

(1) Società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, consorzi con attività esterna, società di persone in contabilità ordinaria, società di persone in contabilità semplificata, ditte individuali in contabilità ordinaria, associazioni riconosciute e non, fondazioni non bancarie, comitati, gli enti ecclesiastici, consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, fondazioni liriche.

Fonte: Alessandra Gambadoro da nuovofiscooggi
 
 

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