Nuova procedura per la richiesta dei rimborsi IRAP

Calendario differenziato e nuove modalità di erogazione secondo criteri di equità e ottimizzazione
 
Rimborsi Irap, non più un click day nazionale, ma una nuova procedura telematica da utilizzare in tempi diversi a seconda della regione di appartenenza, dove cioè il contribuente interessato ha eletto il proprio domicilio fiscale.
 
Ad archiviare definitivamente il click day, il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 28 ottobre, che fa slittare ulteriormente la data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso previste dal decreto anticrisi (articolo 6, Dl 185/2008) fissata, in prima battuta, al 14 settembre con il provvedimento dello scorso 12 giugno.
 
Il documento, pubblicato sul sito delle Entrate, riscrive sia i nuovi termini per la trasmissione delle domande scaglionati su base regionale sia le modalità di erogazione dei rimborsi. In particolare, il calendario differenziato punta a evitare una concentrazione degli invii on line nelle prime ore di avvio della procedura e a ottimizzare i tempi di lavorazione, considerate le inevitabili difficoltà tecniche di gestione. Naturalmente, i differenti momenti di trasmissione delle istanze, scanditi dalla nuova agenda, in nessun caso penalizzeranno la tempistica di erogazione dei rimborsi.
 
Tenendo conto del nuovo calendario, le istanze i cui termini di presentazione scadono nel periodo che va dal 29 novembre 2008 alla data di attivazione della procedura per la loro trasmissione, potranno essere inviate entro sessanta giorni dall’apertura del canale telematico. Le domande che, invece, hanno termini di scadenza successivi al sessantesimo giorno di avvio della procedura, avranno come margine di tempo quello ordinario di 48 mesi, previsto per i rimborsi dei versamenti diretti.
 
Precedenza all’anzianità
I primi a essere pagati saranno i contribuenti che attendono da più tempo, vale a dire le richieste di rimborso liquidate relative ai periodi d’imposta più remoti e, in caso di istanze riguardanti la stessa annualità, avranno precedenza quelle presentate prima.
Nel 2011 saranno preliminarmente erogati i rimborsi residui relativi alle annualità eventualmente non completate nel 2010 e, qualora i limiti di spesa non consentano di pagare integralmente i rimborsi relativi ad un determinato periodo d’imposta, questi saranno disposti distribuendo le disponibilità proporzionalmente tra tutti i contribuenti titolari di un’istanza validamente liquidata dall’Agenzia.
 
La nuova procedura consentirà di utilizzare con la massima tempestività le risorse finanziarie disponibili, garantendone contestualmente anche un’equa ripartizione. L’erogazione dei rimborsi avverrà, infatti, dando la precedenza alle annualità meno recenti e soltanto nel 2011, per evitare l’eccessiva frammentazione dei rimborsi anche di modesta entità, nel caso di insufficienza del limite di spesa, si farà ricorso alla ripartizione proporzionale delle somme tra tutti i contribuenti.
 
Fonte: Paola Pullella Lucano da nuovofiscooggi.it

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