Nuova disciplina ISEE: aumentano i controlli dell’ADE

L’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) è lo strumento utilizzato per valutare in maniera sintetica la condizione economica della famiglia, calcolata sulla base del reddito, del patrimonio mobiliare, immobiliare e delle caratteristiche dell’intero nucleo familiare. L’attestato contenente l’indicatore Isee consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

Il meccanismo è stato introdotto con il decreto legislativo 109/1998, al quale si accompagna apposito regolamento (Dpcm 221/1999).
Risulta di particolare interesse a questo proposito l’articolo 34 della legge 183/2010, che ha apportato rilevanti novità al Dlgs 109/1998, già modificato dal Dlgs 130/2000 e, successivamente, dalla legge 244/2007. Più precisamente tale articolo ha riscritto interamente l’articolo 4 del Dlgs 109/1998, sulla dichiarazione sostitutiva unica[1], ha sostituito il comma 1 del successivo articolo 4-bis, sul sistema informativo dell’indicatore della situazione economica equivalente, e ha aggiunto un nuovo capoverso alla tabella 1, parte I (criteri unificati di valutazione della situazione reddituale), del medesimo decreto[2].

La valutazione della capacità economica
Le voci che concorrono alla valutazione della capacità economica di un nucleo familiare sono tre e partecipano al calcolo dell’Isee:
  1. indicatore del reddito. Vengono considerati tutti i redditi (redditi dichiarati ai fini Irpef come risulta dall’ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall’ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali) di tutti i componenti il nucleo familiare, più i redditi derivanti dalle attività finanziarie calcolate applicando il tasso d’interesse del 4,52% al patrimonio mobiliare posseduto (al 31 dicembre dell’anno precedente): titoli di stato, conti bancari e postali, azioni e fondi d’investimento eccetera. Da tale somma si detrae la spesa per l’eventuale affitto della casa nella quale si abita, fino a un massimo di 5.164,57 euro (in questo caso, il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato)
  2. indicatore del patrimonio immobiliare. Si deve considerare il 20% del valore degli immobili posseduti (al 31 dicembre dell’anno precedente), calcolato con gli stessi criteri dell’Ici, con la detrazione fino a un massimo di 51.645,69 euro, nel caso in cui la famiglia risieda in un’abitazione di sua proprietà. Ai fini Ici, il valore di un’abitazione è uguale a rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per 100; di un negozio a rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per 34; di un ufficio o studio (categoria A/10) a rendita catastale aumentata del 5%, moltiplicata per 50
  3. indicatore del patrimonio mobiliare. Anche in questo caso, si considera il 20% del patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente: dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare (titoli di Stato, conti bancari e postali, azioni, fondi d’investimento eccetera) – arrotondata per difetto alle decine di milioni (ad esempio, per 9,9 milioni indicare zero; per 27 milioni indicare 20 milioni) – deve essere detratta, fino a concorrenza, la franchigia di 30 milioni di lire. In ragione dell’entrata in vigore dell’euro, occorre rapportarsi al valore di 5.164,57 euro e suoi multipli (il precedente esempio è così attualizzato con la moneta di conto dell’Ue: per valori inferiori a 5.164,57 euro, indicare zero; per valori pari o superiori a 10.329,14 euro ma inferiori a 15.493,71 euro, indicare 10.329,14 euro). La franchigia che deve essere detratta, fino a concorrenza, è di 15.493,71 euro.
La somma delle tre voci sopra riportate (indicatore della situazione economica) dovrà poi essere divisa per il parametro relativo al numero dei componenti il nucleo familiare e le eventuali maggiorazioni.
 
Componenti Nucleo Familiare
Parametro
1
1,00
2
1,57
3
2,04
4
2,46
5
2,85
Sono previste alcune maggiorazioni del parametro:
  • di 0,35 per ogni ulteriore componente
  • di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore
  • di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente (articolo 3, comma 3, della legge 104/1992) o di invalidità superiore al 66%
  • di 0,2 per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Le modalità di accesso alle tariffe agevolate
Per accedere alle tariffe agevolate, occorre presentare all’ente al quale si richiede il servizio (oppure a un Centro di assistenza fiscale oppure al Comune o all’Inps) la dichiarazione sostitutiva unica, specificando la prestazione richiesta. La dichiarazione ha validità annuale. Il cittadino autorizza con la suddetta dichiarazione l’amministrazione a effettuare tutte le verifiche necessarie per accertare la veridicità dei dati: le dichiarazioni false sono punite penalmente.
L’ente a cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva unica provvede a raccogliere le informazioni in essa contenuta e le trasmette alla Banca dati nazionale gestita dall’Inps che provvede al calcolo dell’Isee.
Vediamo ora gli aspetti più significativi del recente intervento normativo. La legge 183/2010, lasciando immutati i soggetti a cui è possibile presentare la dichiarazione sostitutiva unica (Comuni, Caf, enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate e Inps), consente una nuova modalità di presentazione della dichiarazione da parte del soggetto richiedente la prestazione sociale agevolata.
In particolare, l’articolo 4, comma 3, del Dlgs 109/1998 prevede la possibilità di presentare la Dsu all’Inps in via telematica. Per avvalersi di tale opportunità, il cittadino deve collegarsi al sito internet dell’Inps e utilizzare il portale Isee, richiamabile dai “Servizi On-Line”, tramite il link “Al Servizio del Cittadino” o, nel menu “Per tipologia di utente”, dal link “Cittadino”. Il servizio è accessibile ai cittadini possessori di utenza specifica . Le informazioni per ottenere il pin sono a loro volta consultabili sul portale www.inps.it al link “Richiesta PIN”.
 
Le funzioni disponibili per la presentazione della Dsu sono:
  • acquisizione per il cittadino che assume il ruolo di dichiarante. Questi deve compilare i pannelli che vengono presentati con le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali sulla persona e sui componenti il nucleo familiare
  • rettifica delle informazioni già presenti nella banca dati Isee, a seguito di una acquisizione nella quale si sia riscontrato un errore. Tale rettifica è di fatto una nuova acquisizione, anche se facilitata dalla presentazione di pagine contenenti i dati della dichiarazione precedentemente inseriti che potranno essere corretti
  • consultazione delle dichiarazioni e delle attestazioni Isee già presenti nella banca dati. Le dichiarazioni e attestazioni consultabili sono quelle nelle quali il cittadino è presente nella veste di dichiarante e anche quelle nelle quali risulta quale componente del nucleo familiare. Si rimarca che le dichiarazioni consultabili sono esclusivamente quelle che il cittadino ha acquisito in via telematica. E’ prevista anche la consultazione della lista delle dichiarazioni nelle quali il cittadino, che ha effettuato l’accesso con il proprio pin, risulta essere uno dei componenti della dichiarazione.
In caso di presentazione della Dsu all’Inps in via telematica, l’attestazione nel riquadro “timbro dell’ente e firma dell’addetto che consegna l’attestazione” contiene, in sostituzione degli stessi, la dizione “dichiarazione sostitutiva unica trasmessa all’INPS in via telematica”.
 

I controlli sui dati autocertificati 
La semplificazione procedurale che deriva dalla natura autocertificativa delle dichiarazioni impone l’implementazione di adeguati sistemi di controllo sui dati autocertificati. Innanzitutto, il comma 5 dell’articolo 4 attribuisce all’Agenzia delle Entrate un potere di controllo sui dati autocertificati presenti nella Dsu.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, attraverso appositi controlli automatici, rileva eventuali difformità od omissioni dei dati autocertificati rispetto a quelli presenti nel Sistema informativo dell’Anagrafe tributaria e le comunica all’Inps, che le inoltra agli enti acquisitori o al richiedente nel caso di presentazione della dichiarazione in via telematica (articolo 4, comma 6).
I soggetti acquisitori o l’Inps stesso, nell’ipotesi di invio telematico, rilasciano un’attestazione che contiene l’Isee nonché il contenuto della dichiarazione, gli elementi informativi necessari per il calcolo e le eventuali omissioni e difformità rilevate dal controllo automatico operato dall’Agenzia delle Entrate (articolo 4, comma 7).
Spetta, poi, all’Agenzia delle Entrate, nel caso di difformità od omissioni relative alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori finanziari di cui all’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973, effettuare, attraverso criteri selettivi, richieste di informazioni ai suddetti operatori avvalendosi delle relative procedure automatizzate (articolo 4, comma 9).
Se a seguito del controllo automatico vengono riscontrate omissioni o difformità, il soggetto richiedente la prestazione ha una duplice possibilità:
  1. presentare una nuova Dsu, che tenga conto dei rilievi formulati
  2. richiedere ugualmente la prestazione tramite l’attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione di cui al precedente punto 2, infatti, è valida ai fini dell’erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
Il legislatore ha previsto, al fine di dare attuazione all’articolo 4, la stipula di una convenzione tra l’Inps e l’Agenzia delle Entrate per disciplinare, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, le modalità attuative e le specifiche tecniche di scambio delle informazioni (comma 12). In tal senso, è stata sottoscritta apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate.
Gli Enti erogatori svolgeranno, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori che si rendessero necessari e provvederanno ad ogni adempimento conseguente qualora fosse verificata la non veridicità dei dati dichiarati.
Il comma 10 dell’articolo 4 riserva una quota delle verifiche della Guardia di finanza al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazione, secondo criteri selettivi.
Per assicurare il coordinamento e l’efficacia di questi controlli, il legislatore ha previsto che vengano comunicati alla Guardia di finanza i nominativi dei richiedenti nei confronti dei quali l’Agenzia delle Entrate ha rilevato divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare (comma 11).
 

Quali sono i redditi da dichiarare ai fini Ise/Isee
Con la modifica di cui all’articolo 34 della legge 183/2010 si individuano altre componenti del reddito da dichiarare, oltre quelle previste dall’articolo 3, comma 1, delle norme integrate dai Dpcm 221/1999 e 242/2001.
In particolare, la lettera d) dell’articolo 34 inserisce alla tabella 1, parte I, del decreto legislativo in esame, dopo la lettera b), un nuovo capoverso secondo cui devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e impresa, redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del Tuir, assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali.
Pertanto, i redditi che rientrano in tali categorie, assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della Dsu, eccetto nell’ipotesi in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li disciplinano.
Ad esempio, con riferimento al modello Unico PF 2010 per la dichiarazione dei redditi del 2009:
  1. se il soggetto si è avvalso del regime dei contribuenti minimi e ha pertanto compilato il quadro CM, va indicato l’importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare, va riportato l’importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell’impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall’imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7)
  2. se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo (articolo 13 della legge 388/2000) e ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l’importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1
  3. se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (articolo 13 della legge 388/2000) e ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l’importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1.


[1] La determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 15/1968 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del Dpr 403/1998, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.
[2] A questo proposito, la circolare n. 2/2011 dell’Inps ha fornito un quadro sintetico delle principali modifiche introdotte nella disciplina Ise/Isee dall’articolo 34 della legge 183/2010.
Federica Rachele Badano

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