Notifica “raccomandata”: extra time per l’avviso di ricevimento

L’avviso di ricevimento della raccomandata con cui è stato notificato un atto di appello nel processo tributario può essere depositato fino all’udienza di trattazione della causa. Se, peraltro, il notificante si trovi incolpevolmente nell’impossibilità di effettuare il deposito entro tale termine, e la parte cui la notificazione era diretta non sia costituita in giudizio, può essere chiesto al giudice un termine per la produzione dell’avviso stesso o di un duplicato, dimostrando di averlo chiesto all’Amministrazione postale.
Questo il chiarimento fornito dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 2780 del 5 febbraio 2009.

La vicenda di merito
L’ufficio di Aversa emetteva un avviso di accertamento che, impugnato dall’interessato, veniva dichiarato illegittimo dalla Ctp di Caserta.
L’appello dell’ufficio, notificato a mezzo del servizio postale, veniva dichiarato inammissibile per mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata con cui era stato spedito.

Contro la pronuncia della Commissione regionale la parte pubblica ricorreva in sede di legittimità e la controparte resisteva mediante controricorso.
Nello specifico, la Ctr aveva ritenuto irrituale – perché, a suo dire, in contrasto con gli articoli 53 e 20, commi 1 e 2, del Dlgs 546/1992 – la notifica, rilevando come agli atti di causa vi fosse soltanto la prova dell’avvenuto inoltro del piego raccomandato e non la prova del suo ricevimento da parte dell’appellato, non costituito in giudizio.
Dalla mancanza dell’avviso di ricevimento il giudice tributario di secondo grado aveva ritenuto discendesse l’inesistenza della notificazione, con conseguente inammissibilità dell’atto di gravame.

La fase di legittimità
Nel ricorso in Cassazione, l’agenzia delle Entrate censurava la sentenza per violazione o falsa applicazione delle norme del decreto sul contenzioso tributario in tema di notificazione dell’atto di appello, in relazione alla disciplina dettata dalla legge 890/1982 in materia di notifiche eseguite a mezzo del servizio postale.

In particolare, secondo l’Amministrazione, le disposizioni della legge 890/1982, alla luce della giurisprudenza della Suprema corte, avrebbero dovuto essere interpretate nel senso che il mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata spedita per la notifica di atti del contenzioso tributario non produce l’inesistenza della notifica, bensì la mera nullità di essa, sanabile mediante la costituzione della parte interessata o la rinnovazione della notifica stessa per ordine del giudice.

Sulla base di tale impostazione, quindi, l’Agenzia proponeva ai giudici il seguente quesito di diritto: "Se il mancato deposito dell’avviso di ricevimento dell’atto di impugnazione notificato mediante il servizio postale determini l’inammissibilità dell’atto, ovvero vizio di mera nullità sanabile con la costituzione dell’intimato o mediante rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in mancanza di deposito di detto avviso nel termine stabilito dal giudice".

La decisione della Cassazione
La ricostruzione della fattispecie operata dalla Cassazione ha preso le mosse proprio dalla citata legge 890/1982 e, in particolare, da quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, ai sensi del quale l’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito a mezzo del servizio postale "costituisce prova dell’eseguita notificazione".

La norma, spiega la sentenza 2780/2009, è applicabile anche al contenzioso tributario, con la conseguenza che la mancata produzione in atti dell’avviso in parola "non determina l’inesistenza della notificazione né impone di concludere nel senso che la notifica sia stata irrituale, cioè eseguita mediante raccomandata senza avviso di ricevimento; ma genera soltanto incertezza circa il suo perfezionamento".

Da tale incertezza, continua la Corte, quando la stessa non sia eliminata dalla costituzione dell’appellato, si può uscire, sempre che risulti dagli atti che la notifica fu ritualmente eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, concedendo un termine alla parte incolpevole (della perdita dell’avviso o della mancata restituzione di esso da parte dell’ufficio postale) per il deposito dell’avviso di ricevimento o del duplicato(1). È invece escluso che la parte possa essere rimessa in termini per eseguire una nuova notifica dell’atto la cui notifica risulta non provata.

Considerazioni
La sentenza 2780/2009 trova un significativo precedente nella pronuncia 627/2008, resa dalle sezioni unite della Cassazione come atto finale di un lungo periodo di oscillazione giurisprudenziale circa gli effetti della mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale viene spedito un atto processuale.

La sentenza 627/2008 ebbe modo di chiarire che, laddove non risulti agli atti l’avviso di ricevimento, quel che manca è non già un elemento della fattispecie legale della notificazione ma solo la documentazione destinata a provare un fatto, appunto la notificazione, che altrimenti resta ignoto e del quale non è possibile ravvisare in alcun modo l’esistenza (ma neppure l’inesistenza) in difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato.

Secondo le sezioni unite, in sostanza, la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notificazione di un atto d’impugnazione a mezzo del servizio postale – nel caso di specie, al ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 149 cpc – non configura un elemento costitutivo del procedimento notificatorio, ma è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione probatoria dell’intervenuto perfezionamento del procedimento medesimo e, in definitiva, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

La sentenza 2780/2009, dunque, afferma la validità delle conclusioni cui è pervenuta la citata giurisprudenza delle sezioni unite in relazione al ricorso per cassazione, anche con riferimento al giudizio di merito e, in particolare, alla notificazione dell’atto d’appello nel contenzioso tributario.
Sotto questo profilo, la pronuncia condivide altresì le ragioni per cui si è affermato (Cassazione, sentenza 9769/2008) che nel processo tributario, allorché l’atto di appello sia notificato a mezzo del servizio postale – vuoi per il tramite di ufficiale giudiziario, vuoi direttamente dalla parte ai sensi dell’articolo 16 del Dlgs 546/1992 – e l’appellato non si sia costituito, l’appellante ha l’onere – a pena d’inammissibilità del gravame – di produrre in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica; ovvero, in alternativa, di chiedere la rimessione in termini per produrre il suddetto avviso, dimostrando di averlo chiesto, anche sotto forma di duplicato, all’Amministrazione postale.

In definitiva, a fronte di una siffatta impostazione ermeneutica, la pronuncia di inammissibilità dell’atto processuale notificato a mezzo del servizio postale potrà conseguire soltanto o alla mancata richiesta di rimessione in termini per l’esibizione del richiesto duplicato o al mancato deposito di questo nel termine fissato dal giudice.

Fonte: Fiscooggi.it

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