Non retrodatabili gli effetti della fusione tra società “diverse”

Non è possibile retrodatare gli effetti fiscali della fusione tra una società di persone e una di capitali, soggette a imposte differenti, rispettivamente l’Irpef e l’Ires. Di conseguenza, il soggetto incorporato deve determinare il reddito relativo all’intervallo temporale tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione sulla base del proprio conto economico e assolvere ai propri obblighi dichiarativi autonomamente.
E’ il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 22/E del 28 gennaio, con cui l’agenzia delle Entrate si è pronunciata su un caso di aggregazione aziendale, protagonista una Srl che ha incorporato una società in nome collettivo, subentrando di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo e in ogni rapporto della incorporata.

In particolare, la società istante ritiene che nel caso rappresentato possa trovare applicazione l’articolo 172, comma 9, del Tuir, in base al quale la retrodatazione della fusione consente all’incorporante di determinare un’unica base imponibile relativa all’intero periodo d’imposta e di presentare un’unica dichiarazione dei redditi, in cui confluiscono anche le operazioni della società incorporata.

L’agenzia delle Entrate è di diverso avviso. Questo perché le due società sono fiscalmente diverse e soggette a differenti imposte: la Srl, incorporante, sconta l’Ires, la Snc, incorporata, è soggetta a Irpef.

L’operazione, inoltre, definibile come fusione fiscalmente "eterogenea", determina una trasformazione della società incorporata, che passa dall’assoggettamento all’Irpef a quello di un’altra imposta, propria della incorporante. Quindi, vanno considerate a riguardo anche le disposizioni contenute nell’articolo 170 del Tuir, relativo alla trasformazione societaria: "in caso di trasformazione di una società soggetta all’imposta di cui al Titolo II in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico".

Nuovo Fisco Oggi

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